martedì 3 novembre 2015
Tar Toscana: una sala scommesse può ulteriormente deteriorare la situazione. Respinto il ricorso di una società contro la bocciatura di una nuova apertura nella zona di Novoli a Firenze.
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Una sala slot in una zona già degradata socialmente «può ulteriormente deteriorare la situazione» anche «ove il gioco sia lecito». Lo dice il Tar della Toscana in un sentenza che respinge il ricorso di una società contro il "no" della Questura di Firenze all’apertura di una nuova sala nella zona di Novoli. E questo malgrado sia rispettata la norma delle distanza minima di 500 metri da luoghi sensibili come scuole frequentate da minori, palestre, centri di aggregazione e polisportive frequentata anche da bambini e ragazzi. La Lzl, società che gestisce sale con Vlt, non solo chiedeva l’annullamento del provvedimento ma anche la condanna della Questura e perfino del ministero dell’Interno «al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del provvedimento impugnato». In altre parole i soldi persi per non aver potuto aprire la nuova sala. Contestazioni respinte dai giudici amministrativi secondo i quali non è stata messo in pericolo il principio di libertà economica, così come sostenuto dalla società. Infatti, scrive il Tar citando una sentenza del 2005, «se è vero che l’iniziativa economica privata è libera, in base a quanto enunciato in linea di principio dall’art. 41 della Costituzione, è altrettanto vero che essa non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza».Dunque ci sono ragioni molto più importanti per permettere o vietare l’apertura di una sala. Oltretutto il Tar ricorda che pur rispettando la norma dei 500 metri «lo stesso ricorrente ammette che la parrocchia San Cristoforo a Novoli disterebbe solo 50 metri in più rispetto la distanza minima prescritta». Cinquanta metri che certo non cambiano molto la situazione anche perché, affermano i giudici, «occorre rammentare che l’interesse all’apertura di locali nei quali esercitare l’attività di gioco con videoterminali, deve essere bilanciato dall’interesse al mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana [...] intesa come sicurezza collettiva». E qui arrivano le affermazioni più importanti che il Tar fa dando ragione alla Questura, partendo dall’analisi del quartiere, uno dei più complessi e degradati della città, sia in termini sociali che di legalità. Si tratta della zona di via Baracca che, secondo la Questura «risulta particolarmente problematica poiché si erano avute numerose rapine, si erano verificate liti, sia in strada che in locali pubblici, ed erano stati effettuati arresti e denunce di numerosi soggetti».Ora, accusa il Tar, «contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente», la motivazione del "no" della Questura, «appare tutt’altro che illogica» perché costituisce «circostanza non contestabile che il settore dei giochi e delle scommesse è esposto a numerosi rischi tra i quali quello di condotte pericolose per la pace sociale. Ne discende – aggiungono i giudici – che anche ove il gioco sia lecito, l’inserimento di tale attività in un contesto già esposto a numerose turbative dell’ordine pubblico, rischia di tradirsi in un ulteriore fattore che può ulteriormente deteriorare la situazione». E dunque l’Amministrazione, in questo caso la Questura, «è titolare di una discrezionalità assai ampia che è sindacabile solo sotto il profilo dell’evidente illogicità e del palese travisamento dei fatti, vizi che – conclude il Tar –, sulla scorta degli accertamenti effettuati dalla Questura e per le ragioni innanzi esposte, non sussistono nel caso in esame». Insomma bocciatura su tutta la linea del ricorso con l’importantissimo riconoscimento che la libertà economica non può «recare danno alla sicurezza», cosa che l’azzardo in zone degradate invece provoca.
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