giovedì 30 gennaio 2014
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Il termine impeachment (mutuato da un istituto del diritto anglosassone) non esiste nella Costituzione italiana, che all’articolo 90 disciplina la «messa in stato d’accusa del capo dello Stato», non responsabile per «gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione». In tali casi, «è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri». La procedura da seguire, disciplinata dalla legge costituzionale n° 1/1953, prevede che il dossier con le accuse venga vagliato da un Comitato formato dai membri delle Giunte per le autorizzazioni di Camera e Senato, che con la propria relazione può chiedere di archiviare o di proseguire. Nel secondo caso, il Parlamento procede con voto segreto. Se c’è la maggioranza assoluta, la questione passa alla Corte costituzionale, che dovrà emettere una sentenza inappellabile.
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