martedì 10 marzo 2015
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Secondo l’Inps sono circa due milioni le indennità di accompagnamento e di frequenza erogate, con una spesa annuale di 13 miliardi di euro. Numeri contestati dalle associazioni dei disabili che li considerano eccessivi. Destinati comunque ad aumentare perché legati all’invecchiamento della popolazione. Infatti circa il 50% delle indennità è corrisposto a persone con più di 80 anni, e il 74% a persone con più di 65 anni. Percentuali che dovrebbero far riflettere sull’opportunità di trovare altri strumenti per venire incontro alle famiglie, magari con voucher da utilizzare soprattutto per pagare badanti o altre forme di assistenza agli anziani, mantenendo l’indennità ai disabili giovani.L’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili è stata istituita nel 1980. Viene erogata dopo l’accertamento di due specifici requisiti sanitari, alternativi fra loro: non essere in grado di deambulare autonomamente o senza l’aiuto di un accompagnatore; non essere in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita. Requisiti che negli anni hanno permesso di farvi rientrare anche disabilità mentali, come la sindrome di Down e ora anche l’autismo oltre che quella fisica.I requisiti vengono accertati da una Commissione operante presso ogni Asl. Il verbale emesso viene poi verificato dall’Inps che lo convalida o meno e può procedere anche ad un’ulteriore visita. Questo l’iter: richiedere la visita di accertamento (o aggravamento) dell’invalidità civile, quindi sia alla nascita che al momento dell’insorgere della disabilità; dopo aver ottenuto il certificato introduttivo dal proprio medico di famiglia, si presenta telematicamente la domanda all’Inps anche tramite un Patronato sindacale; presentarsi per la visita presso la Commissione della propria Asl che redige il verbale; successivamente si riceve il verbale e, se è stata riconosciuta l’indennità, vengono richiesti altri elementi amministrativi (assenza di ricovero, dati fiscali, coordinate bancarie, ecc.). Un’importante novità contenuta nel "decreto semplificazione" della scorsa estate prevede che il verbale resta valido fin quando non viene rivisto e questo per evitare un vuoto, con la sospensione dell’indennità anche per mesi. Inoltre il compimento del 18° anno si porta automaticamente dietro l’indennità con l’aggiunta della pensione senza la necessità di nuove viste e accertamenti. Un risparmio economico e anche di disagi per famiglie e disabili.L’indennità decorre, di norma, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accertamento. Per il 2015 l’importo è fissato a 504,07 euro per 12 mensilità. Ricordiamo che, al pari delle altre provvidenze assistenziali, è esente da Irpef, cioè non è tassata e non va dichiarata in denuncia dei redditi. Non è, dunque, una pensione e viene erogata al "solo titolo della minorazione" cioè a prescindere dal requisito reddituale. Ciò diversamente da altre pensioni di invalidità che, al contrario, sono condizionate dal mancato superamento di determinate soglie reddituali. Ovviamente chi è titolare da minorenne della sola indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età ha diritto anche alla pensione di invalidità civile (poco più di 200 euro al mese), proprio perché l’indennità non è considerata reddito ma una sorta di "compensazione sociale" del disagio provocato dalla disabilità. Affermazione sancita più volte dalla Corte Costituzionale. Per lo stesso motivo la titolarità dell’indennità di accompagnamento, per legge, non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma, diversamente dalla pensione.
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