venerdì 17 dicembre 2010
Lo ha sancito la Corte costituzionale dichiarando così illegittimo l'articolo del Pacchetto sicurezza entrato in vigore a luglio del 2009 «nella parte in cui non dispone che l'inottemperanza all'ordine di allontanamento sia punita nel solo caso che abbia luogo senza giustificato motivo».
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Non è punibile lo straniero che nonostante abbia ricevuto un ordine di espulsione non lascia l'Italia perchè si trova in «estremo stato di indigenza» o comunque per «giustificato motivo». Lo ha sancito la Corte costituzionale dichiarando così illegittimo l'articolo del Pacchetto sicurezza entrato in vigore a luglio del 2009 «nella parte in cui non dispone che l'inottemperanza all'ordine di allontanamento sia punita nel solo caso che abbia luogo senza giustificato motivo».La questione era stata sollevata di fronte alla Consulta dal Tribunale di Voghera; e i giudici l'hanno ritenuta fondata nell'ambito di un procedimento che riguardava una cittadina straniera che avevaricevuto per la quinta volta dal questore l'invito a lasciare il nostro Paese. La donna allora era stata arrestata, dopo essere stata ritrovata nel sottoscala di uno stabile fatiscente dove non c'era nessun servizio e neppure il riscaldamento. Per il Tribunale di Voghera l'estrema indigenza della donna era un «giustificato motivo» per impedirle di lasciare l'Italia. Nella sentenza numero 359 si sottolinea che è «manifestamente irragionevole che una situazione ritenuta dalla legge idonea a escludere la punibilità dell'omissione, in occasione del primo inadempimento, perda validità se permane nel tempo».Per la Consulta infatti esiste un «ragionevole bilanciamento tra l'interesse pubblico all'osservanza dei provvedimenti dell'autorità in tema di controllo dell'immigrazione illeale e l'insopprimibile tutela della persona umana».
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