mercoledì 23 febbraio 2011
Inizierà il 7 marzo l'esame da parte dell'aula della Camera del disegno di legge sul biotestamento. La decisione è stata adottata oggi dalla Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il giurista Gambino: «Non esiste allo stato attuale della legislazione italiana un diritto assoluto all'autodeterminazione, che perciò non può ritenersi prevaricato da un ddl in via di approvazione».
- I punti principali del disegno di legge
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Inizierà il 7 marzo l'esame da parte dell'aula della Camera del disegno di legge sul biotestamento. La decisione è stata adottata oggi dalla Conferenza dei capigruppo di Montecitorio.IL GIURISTA GAMBINO: DDL NON VIOLE IL DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONEL'appello di Saviano, Rodotà e Zagrebelski è "la consacrazione di un ruolo che al diritto mai era stato assegnato: essere garante della volontà individuale, qualunque essa sia". Lo afferma nell'editoriale di oggi su Sussidiario.net il giurista Alberto Gambino, ordinario di diritto civile e direttore del dipartimento di scienze umane dell'Università Europea di Roma."Il caso della volontà-libertà di determinare scelte di fine vita non ha attualmente nel nostro ordinamento la portata di 'pretesa giuridicà - commenta il prof. Gambino - ma cozza contro disposizioni di legge a tutela della vita umana, con la conseguenza che se qualcuno oggi ponesse fine ad un'esistenza umana per assecondare il volere del malato incorrerebbe nella commissione di reati come l'omicidio delconsenziente o il suicidio assistito"."Non esiste dunque allo stato della legislazione italiana un diritto assoluto all'autodeterminazione - prosegue il giurista - che perciò non può ritenersi prevaricato da un ddl in via di approvazione"."Proprio con riferimento al rifiuto di cura - aggiunge il Gambino - la giurisprudenza di legittimità italiana non è rappresentata solo dallo sporadico caso Englaro, ma, in maniera più robusta, afferma che la validità di un consenso preventivo ad un trattamento sanitario è esclusa in assenza della doverosa, completa, analitica informazione sul trattamento stesso" e un "ddl che si instrada su tale solco non può dunque definirsi in contraddizione con il dettato costituzionale, essendo piuttosto in piena armonia con quanto il sistema giuridico italiano già indica"."Non è vero - spiega ancora il giurista - che il ddl imponga autoritariamente l'obbligo all'alimentazione e alla idratazione forzate in spregio all'art. 32 della Costituzione, infatti, è oggi del tutto legittimo, anzi doveroso, in caso d'urgenza attivare protocolli che prevedono il sostentamento parenterale"."Si tratta ora di riconsegnare al Parlamento la prerogativa costituzionale di disciplinare una questione di forte impatto sociale, come le scelte di fine vita - conclude il prof. Gambino - disinnescando l'incedere di altre possibili decisioni giurisprudenziali di stampo creativo".
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