giovedì 8 luglio 2010
Depositate oggi le motivazioni della sentenza pronunciata lo scorso 10 giugno con cui la Consulta ha bocciato la norma. Per i supremi giudici è sbagliato pensare che l'immigrato irregolare sia, automaticamente, più pericoloso.
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L'aggravante prevista per gli immigrati clandestini che commettono reati, viola la Costituzione perché crea discriminazioni. Lo spiega la Corte Costituzionale, nelle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 10 giugno, ha bocciato la norma sull'aggravante di clandestinità, introdotta nel 2009 con il pacchetto sicurezza.«La ratio sostanziale posta a base della norma censurata - si legge nella sentenza numero.249 depositata oggi e scritta dal giudice Gaetano Silvestri - è una presunzione generale ed assoluta di maggiore pericolosità dell'immigrato irregolare, che si riflette sul trattamento sanzionatorio di qualunque violazione della legge penale da lui posta in essere». Tale norma ha «natura discriminatoria», che contrasta con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione: «La condizione giuridica dello straniero - rilevano i giudici della Consulta - non deve essere considerata come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi, specie nell'ambito del diritto penale» poichè «il rigoroso rispetto dei diritti inviolabili implica l'illegittimità di trattamenti penali più severi fondati su qualità personali dei soggetti che derivino dal precedente compimento di atti del tutto estranei al fatto-reato».L'aggravante di clandestinità fa sì che la qualità di immigrato irregolare diventi «uno stigma - si legge ancora nelle motivazioni - che funge da premessa ad un trattamento penalistico differenziato del soggetto, i cui comportamenti appaiono, in generale e senza riserve o distinzioni, caratterizzati da un accentuato antagonismo verso la legalità». Ciò determina, secondo i giudici delle leggi, un contrasto anche con l'articolo 25 della Costituzione che «pone il fatto alla base della responsabilità penale e prescrive, in modo rigoroso, che un soggetto debba essere sanzionato per le condotte tenute e non per le sue qualità personali». Non può essere ritenuta «ragionevole e sufficiente» la finalità di contrastare in questo modo l'immigrazione illegale, poichè «questo scopo non potrebbe essere perseguito in modo indiretto, ritenendo più gravi i comportamenti degli stranieri irregolari rispetto ad identiche condotte poste in essere da cittadini italiani o comunitari».
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