venerdì 9 agosto 2019
Giuseppe Sartori, docente di Neuropsicologia forense a Padova: il metodo 'empatico e suggestivo' seguito dagli psicologi a Bibbiano crea falsi ricordi. Può servire in psicoterapia, non per i giudici
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Il valore scientifico del metodo d’ascolto messo in atto a Bibbiano dagli psicologi che hanno raccolto le testimonianze dei bambini sui presunti abusi è del tutto inesistente. Quei racconti terribili, le confessioni estorte ai minori con ripetizioni estenuanti e insinuanti della stessa domanda per ore e ore – così come emergono dall’ordinanza della procura di Reggio Emilia – sono prive di fondamento perché condotte dalle assistenti sociali e dagli altri specialisti con criteri lontanissimi da qualsiasi presupposto di ascolto corretto. E, solo per questo motivo, dovrebbero essere respinti in blocco da qualsiasi tribunale. Lo spiega Giuseppe Sartori, ordinario di Neuropsicologia forense all’Università di Padova, direttore del Master sullo stesso tema e autore di numerosissimi articoli sul rapporto diritto-neuroscienze di cui in Italia è uno dei pionieri. Prima di entrare nel merito delle questioni, ci tiene a sottolineare che anche in tribunale la credibilità scientifica si misura con indicatori specifici usati in tutto il mondo. «Occorre poi inquadrare l’attività di cui si parla nel contesto delle indagini o di un processo penale. Penso infatti che gran parte del problema derivi dalla confusione tra piano di indagini e piano della terapia».

Come valutare allora il metodo di ascolto 'empatico e suggestivo' scelto dagli psicologi e dagli altri terapeuti che hanno operato a Bibbiano?

Non esiste supporto scientifico circa l’utilizzo di questo metodo all’interno di un percorso giudiziario. Per essere chiari non esiste dimostrazione alcuna supportata da articoli scientifici validati che dimostri che questo metodo non alteri il ricordo del piccolo testimone. Esistono invece ricerche scientifiche consolidate che dimostrano come questa tecnica alteri il ricordo e crei dei falsi ricordi. Se l’approccio empatico può avere un suo valore nella psicoterapia certamente non può averlo nelle attività a supporto della autorità giudiziaria.

Quale dovrebbe essere invece un approccio corretto per ascoltare un minore in situazione di fragilità?

Esistono dei protocolli di esame del minore 'ad impatto minimo' che da una parte tutelano il bambino e dall’altra parte garantiscono che il suo racconto non sia distorto dalla tecnica d’esame stessa con conseguenze negative per il processo penale. (Carta di Noto, Consensus Conference sull’ascolto del minore; in Inghilterra il Memorandum of good practice).

È vero che un bambino abusato cerca comunque di non raccontare quello di cui è stato vittima?

Ci possono essere dei casi in cui questo è vero, così come ci sono dei casi in cui il bambino, soprattutto se piccolo, confabula cioè introduce nel racconto cose non percepite o che l’adulto interpreta come tali. Non mi risulta che ci siano ricerche che ci dicono quale è la tipologia di racconto o non racconto che risulta essere più frequente.

Si può arrivare a una valutazione del metodo di ascolto che sia anche scientificamente accertabile?

È già stato fatto. Da tempo le società scientifiche internazionali hanno più volte richiamato l’attenzione della comunità scientifica e giudiziaria sulla necessità di procedure basate sull’evidenza. Nessuno si sognerebbe di operare al cuore un paziente con una procedura non validata ma invece a qualcuno sembra accettabile poter esaminare il testimone minore nel contesto di un procedimento penale, con procedure non considerate valide dalla comunità scientifica.

È vero che i protocolli dell’ordine degli psicologi sono soltanto 'suggeriti' in sede di procedimento giudiziario ma poi ciascuno fa come ritiene?

Si. Esiste la tendenza ad operare nel settore senza preparazione specifica. Volendo essere precisi ci sarebbero gli strumenti del codice deontologico che impongono al professionista di utilizzare solo tecniche che conosce e per le quali è preparato e che siano scientificamente valide.

Esistono criteri riconosciuti a livello internazionale per l’ascolto del minore allontanato dalla famiglia in seguito all’intervento del Tribunale?

Si, esistono. Se la testimonianza viene raccolta dopo l’allontanamento del minore dalla famiglia questa però è una anomalia che dovrebbe essere superata. Se si tratta di allontanamenti a seguito di sospetti di abuso sessuale un esame del testimone effettuato in tempi rapidi potrebbe essere certamente di aiuto.

Quale secondo lei è il singolo provvedimento che andrebbe a garantire da una parte la tutela della vittima e dall’altra di evitare la condanna di innocenti?

Imporre, nel caso di testimoni minori, l’incidente probatorio in tempi brevissimi dopo la notizia di reato impedirebbe che il racconto del minore sia inquinato da maldestri interventi di manipolazione della narrazione. Ricordo che esiste un articolo del codice penale che impedisce l’utilizzo di metodiche atte ad alterare il ricordo del testimone. Stranamente non l’ho mai visto chiamato in causa nella valutazione di questi metodi 'empaticosuggestivi'. Essi sono metodi che alterano il ricordo del testimone e quindi, in teoria, non dovrebbero entrare in un iter giudiziario. L’arte 188 del c.p.p. infatti impedisce l’utilizzo di metodi idonei ad «alterare la capacità di ricordare o di valutare i fatti».

Ma come si fa a scoprire se vengono seguiti i metodi non scientifici?

Basterebbe che magistrati o avvocati chiedessero all’esperto di segnalare le ricerche empiriche che dimostrano l’efficacia del metodo che usa. La domanda cruciale è: «Mi dica, in quale ricerca scientifica è stata dimostrata l’efficacia del metodo che lei ha usato?».

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