Rubriche

Nuovo contratto di lavoro per i sacristi

Vittorio Spinelli giovedì 15 giugno 2023
Campane a festa – se fosse possibile – per i sacristi delle ottomila parrocchie italiane presso cui prestano servizio, senza escludere i grandi luoghi di culto meta di pellegrinaggi. Dal prossimo 1° luglio riceveranno aumenti di stipendio e altri benefici, come previsto dal nuovo contratto nazionale di lavoro, in vigore per il quadriennio 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2025. Senza le consuete liturgie sindacali, senza un’ora di sciopero, le parti in causa hanno raggiunto agevolmente il nuovo accordo lo scorso 11 maggio. Si tratta della Faci, la Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia, in rappresentanza delle parrocchie italiane quali datori di lavoro dei sacristi, e la Fiudacs, la Federazione delle Unioni Diocesane tra gli Addetti al Culto, quale rappresentante dei lavoratori interessati. Retribuzioni. La principale novità dell’accordo riguarda la parte economica, con rivalutazione delle retribuzioni iniziali e adeguamenti successivi. Su base mensile, il compenso lordo minimo a carico dell’ente parrocchia datore di lavoro sale ora dal 1° luglio a 1.100 euro (3° livello), a 1.260 euro (2° livello), a 1.300 euro (1° livello), tutti comprensivi di ogni indennità inclusa la contingenza. Ancora dal 1° luglio è confermata (a partire dal 2° livello) una quattordicesima mensilità, il cui importo è pari alla retribuzione di fatto in corso al 30 giugno. È prevista inoltre l’erogazione di buoni pasto con valore giornaliero di 5 euro, ma esclusa per i rapporti part time sotto le 24 ore settimanali (o 4 ore giornaliere) e in caso di ferie, permessi, malattia o infortunio. Anche gli scatti biennali di anzianità aumentano, dal 1° luglio, a 28 euro per le anzianità oltre i dieci anni, e a 18 euro per le anzianità inferiori, senza alcun ricalcolo del passato. Fino a 67 anni. Il raggiungimento dell’età pensionabile comporta automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro (con un preavviso di 30-60 giorni secondo l’anzianità). La fine del servizio può avvenire, secondo le norme comuni, anche per licenziamento (previo tentativo obbligatorio di conciliazione) e per dimissioni. Nel quadro delle relazioni sindacali, acquista una posizione di rilievo l’ente bilaterale Enbiff per la valutazione di precedenti corsi di formazione e per l’avvio di un programma formativo calibrato alle esigenze dell’addetto al culto/sacrista. © riproduzione riservata