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La non riforma del Fondo clero

Vittorio Spinelli giovedì 22 marzo 2012
Sullo scenario della nuova riforma del sistema pensionistico, «le innovazioni non trovano applicazione nel Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica». Così si esprime l'Inps nella circolare n. 35 del 14 marzo scorso. Un chiarimento lapidario che risolve ogni dubbio e perplessità dei sacerdoti iscritti al Fondo sugli effetti della riforma sulla propria posizione pensionistica.L'orientamento dell'Inps conferma quanto già precisato sul Fondo clero in occasione di altre modifiche intervenute negli ultimi tempi, in particolare sull'esclusione dal regime delle "finestre di accesso" alla pensione. Già con due circolari (la n. 60 del 15 maggio 2008 e la n. 126 del 24 settembre 2010) l'Istituto di previdenza ha precisato che agli iscritti al Fondo non si applica la decorrenza mobile per la pensione di vecchiaia e di anzianità, poiché la regola ha come destinatari i lavoratori dipendenti ed autonomi, mentre le funzioni svolte dai sacerdoti iscritti non appaiono riconducibili a nessuna delle due categorie. L'esenzione totale della previdenza sacerdotale dalla riforma Monti è perfettamente in linea con le particolari caratteristiche giuridiche e sociali dello stesso Fondo. In aggiunta, sul piano normativo, il Fondo ha già superato autonomamente gli aumenti dell'età pensionabile programmati per i prossimi anni nei diversi settori lavorativi e richiede oggi agli iscritti il requisito di 68 anni di età per la pensione ordinaria di vecchiaia. Tuttavia la sbrigativa esclusione del Fondo, secondo l'Inps, non è indolore, è al limite di una disparità di trattamento non giustificabile. Se tutte le innovazioni della riforma non trovano applicazione, restano pertanto in vigore le regole finora applicate nel Fondo. E tra queste spicca il cumulo dei contributi con la totalizzazione. Per agevolare al massimo il percorso verso la pensione, la riforma ha cancellato per tutte le forme assicurative, e quindi per tutti i lavoratori, il requisito minimo di tre anni di versamenti in una delle gestioni da totalizzare. Il vecchio requisito continua invece a valere per il Fondo producendo una evidente disuguaglianza di trattamento non solo per i sacerdoti iscritti ma anche per i lavoratori assicurati in altre gestioni che intendono cumulare con la totalizzazione contributi versati nel Fondo clero. Questa ed altre singolarità della riforma dovrebbero suggerire interpretazioni o interventi legislativi adeguatamente calibrati ai diritti coinvolti.Contributi 2010-2011. Scade il 31 marzo il termine di versamento delle integrazioni ai contributi dovuti al Fondo per gli anni 2010 e 2011. La differenza dovuta per ciascun anno, senza aggravio di interessi, è di 10,98 euro (pari a 1,83 euro per un bimestre e 0,92 per un mese). La contribuzione riferita al 2012 deve essere invece adeguata ai nuovi importi fin dalla prima scadenza.