Il suicidio assistito va prevenuto: lo dice la Costituzione
Le numerose sentenze della Corte costituzionali sul fine vita, apparse talvolta anche in contraddizione tra loro, hanno però sempre un punto ricorrente in comune: la morte volontaria non è mai un bene, e va fatto di tutto perché non si arrivi a desiderarla

Con la sentenza n. 204/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime diverse e qualificanti parti della legge della Regione Toscana sul suicidio assistito. Spicca in primo luogo la bocciatura dell’art. 2, che prevedeva i requisiti per l’accesso alla pratica e rinviava alle pronunce n. 242/2019 e n. 135/2024 della medesima Corte. Una Regione, infatti, non può “impossessarsi” dei princìpi individuati in un determinato momento storico dalle sentenze della Corte, perché anch’essi sono suscettibili di modificazioni, e perché i delicati bilanciamenti attinenti alla materia civile e penale spettano semmai al legislatore statale. Incostituzionale è anche l’articolo che stabiliva l’obbligo per le aziende sanitarie locali di eseguire il suicidio medicalmente assistito, trattandosi di una norma di principio che non spetta alle Regioni. La Corte ha anche annullato la disposizione secondo cui le prestazioni e i trattamenti di suicidio assistito sono livello di assistenza sanitaria ulteriore rispetto ai “livelli essenziali di assistenza”, perché sono definizioni riservate al legislatore statale.

Sono state poi dichiarate illegittime tutte le disposizioni che prevedevano dei termini stringenti per la verifica dei requisiti di accesso al suicidio e le relative modalità di attuazione. Per la Corte non ci può essere fretta quando è in gioco la vita delle persone, in quanto occorre tempo per gli approfondimenti medici, per verificare l’assenza di pressioni, per eventuali ripensamenti e soprattutto per mettere a disposizione del paziente cure palliative efficaci, ritenute un «prerequisito» di altre scelte, in modo da «prevenire e ridurre in misura molto rilevante la domanda di suicidio assistito».
L’interesse costituzionale a prevenire rivela fra l’altro che il suicidio assistito non è un diritto, perché i veri diritti non si prevengono; perché la Corte ribadisce che non vi è alcun obbligo di procedere al suicidio assistito in capo ai medici e perché la pratica comporta rischi e l’ordinamento deve evitarli, in adempimento del dovere di tutela della vita umana che discende dall’art. 2 della Costituzione e anche dall’art. 2 della Cedu, come chiarito dalla Corte di Strasburgo nella sentenza Karsai del 24 giugno 2024.
Ancora, la Corte ha dichiarato incostituzionali le disposizioni che permettevano scivolamenti eutanasici, come la possibilità che fosse un delegato del paziente a chiedere il suicidio per lui, o che l’erogazione del trattamento potesse essere «sospesa o interrotta», lasciando intendere che la procedura per porre fine alla vita fosse nella disponibilità altrui anziché del richiedente stesso. La sentenza ha indicato pure che è opportuno che il personale sanitario coinvolto attesti le modalità esecutive della procedura, al fine di evitare possibili responsabilità penali. Infatti, di fronte all’irreversibilità delle conseguenze dell’atto suicida occorre speciale cura nel verificare la volontà della persona e l’assenza di condizionamenti, perché porre fine a una vita umana non è un comune procedimento amministrativo, date le delicatissime valutazioni che implica.
Cosa resta allora della legge toscana? Ben poco e nient’altro che non sia già previsto dalla nota sentenza n. 242/2019. Rimane l’obbligo per le aziende sanitarie della Toscana di istituire commissioni multidisciplinari permanenti per la verifica dei requisiti del richiedente e la definizione delle modalità di attuazione del suicidio; funzioni che, nelle altre Regioni italiane dove è giunta qualche richiesta di aiuto al suicidio, sono state comunque affidate a commissioni multidisciplinari nominate ad hoc.
In altri termini, dopo questa sentenza, la situazione giuridica di chi risiede in Toscana, con riguardo al suicidio medicalmente assistito, non differisce sostanzialmente da quella di chi risiede altrove. E le Regioni che vorranno legiferare avranno spazi ristrettissimi.
Quali effetti sul Parlamento? Afferma la sentenza n. 204/2025 che l’area di non punibilità individuata dalla sentenza n. 242/2019 e tutto quello che ne deriva vale «a prescindere dalla circostanza che l’attività dei servizi sanitari regionali e dei comitati etici ivi operanti sia stata o meno regolata nel dettaglio dalla legge (statale o regionale che sia)». Se allora la sentenza di sei anni fa è immediatamente esecutiva, è davvero obbligatoria una legge statale di dettaglio? Non rischia di trasformarsi, come avvenuto altrove, in un’occasione per successive estensioni dell’area dell’aiuto al suicidio, finora rimasto circoscritto a pochi casi? Come rendere compatibile nella stessa legge le molteplici indicazioni giunte dalla Corte, come il non obbligo per i medici e il coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale, indirizzato alla tutela della vita, della salute, al sollievo della sofferenza e non a procurare la morte di anziani e vulnerabili? Come evitare che le persone più deboli siano indotte a farsi anzitempo da parte, se si codifica la non punibilità dell’aiuto al suicidio nei loro confronti? Gli interrogativi stimolano la riflessione su un tema che coinvolge l’intera società e che non può essere liquidato con l’avvio di procedure standardizzate di morte (regionali o statali che siano). Occorre riflettere a fondo per non cadere negli stessi errori commessi dai Paesi che hanno investito sulla morte e non sulla vita. Perché è vita anche alla fine.
Giovanna Razzano è professoressa ordinaria di Diritto costituzionale e pubblico - Università La Sapienza di Roma - Componente del Comitato nazionale per la Bioetica
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