L'Italia non dovrà versare assegni sociali ai cittadini stranieri, anche se regolari
A disporlo è la Corte di Giustizia Ue che dà ragione all'Inps nei confronti di una donna albanese. Per ottenere l'assegno serve il permesso di soggiorno lungo

L’Italia non è obbligata a versare assegni sociali a cittadini terzi anche se regolarmente residenti. È il succo della sentenza emessa dalla Corte di giustizia Ue, che ha dato ragione all’Inps nei confronti di una cittadina albanese. La donna, titolare di un permesso di soggiorno di due anni per motivi familiari che le consentiva anche di lavorare in Italia, ha chiesto un assegno di assistenza sociale. L’Inps, però, ha rifiutato. La motivazione: l’albanese, riferisce una nota della Corte Ue, «non disponeva di un permesso di soggiorno dell'Unione per soggiornanti di lungo periodo, come invece richiesto dalla legislazione italiana per i cittadini di Paesi terzi».
Ne è nato un contenzioso giuridico con un ricorso alla Corte di cassazione, che a sua volta ha adito la Corte costituzionale, ritenendo che questo requisito potesse essere in contrasto con la stessa Costituzione italiana e con il diritto comunitario. Un dubbio riferito, si legge nella nota, «in particolare al rispetto del principio della parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro e i cittadini di Paesi terzi, principio che si applica alle misure di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell'Unione europea». Anche la Corte costituzionale, però, ha ritenuto di non pronunciarsi e ha, a sua volta, adito la Corte Ue.
La sentenza dei giudici di Lussemburgo è molto chiara. «Il principio della parità di trattamento, come previsto dal diritto dell'Unione – spiega la nota - si applica solo alle misure di sicurezza sociale destinate alle persone attive sul mercato del lavoro. Tali misure sono caratterizzate da tre elementi: coprono rischi espressamente previsti dalla legislazione europea, sono concesse in modo non discrezionale e sono finanziate dai contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro». Per la Corte Ue, però, diverso è il caso dell’assegno sociale il quale, spiega ancora il comunicato, «è una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo, ossia concessa indipendentemente dallo svolgimento di qualsiasi periodo di lavoro, destinata a far fronte a uno stato di bisogno derivante dall'indigenza. Esso non rientra nella nozione di "sicurezza sociale", ma piuttosto in quella di "assistenza sociale" a carico delle finanze pubbliche dello Stato membro».
Conclusione dei giudici: «Il diritto comunitario non impone agli Stati membri il rispetto del principio di parità del trattamento per la concessione di questo tipo di assegni sociali» e gli Stati membri sono liberi di vincolare tale concessione «a una condizione che attesti un certo grado di integrazione dei cittadini di Paesi terzi nello Stato membro ospitante, quale il possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo». Una sentenza, insomma, destinata a segnare il trattamento dei cittadini terzi più vulnerabili residenti in Italia.
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