Ma la prostituzione è un lavoro?
Proviamo a ragionare oltre gli slogan

Dopo che l’Agenzia delle Entrate ha multato una escort, richiamandosi al nuovo codice Ateco
per i «servizi sessuali», di fatto si riconosce una nuova attività economica senza confronto politico né leggi. Ma la Costituzione è chiara
March 6, 2026
Ma la prostituzione è un lavoro?
Proviamo a ragionare oltre gli slogan
In una foto del 1945 l'interno di una casa di tolleranza a Napoli/ ALAMY
Periodicamente riemerge nel dibattito pubblico una domanda che appare semplice e, forse, anche scontata per chi si ritenga moderno e aperto al nuovo: la prostituzione può essere considerata un lavoro come tanti altri? La questione è tornata di attualità in questi giorni per quello che sembrerebbe un banale fatto di cronaca. Con l’aggiornamento delle attività economiche, per allinearsi al resto d’Europa, Istat ha inserito i “servizi sessuali” nella nuova classificazione Ateco. Grazie a questa “innovazione” la Guardia di Finanza ha così potuto comminare una maxi-multa a una escort colpevole di aver guadagnato con le sue prestazioni lavorative una somma di ben 200mila euro non dichiarata però al fisco. Ora non sono mai mancati in Parlamento progetti di regolazione della prostituzione, vuoi con argomenti che si presentano in nome della libertà individuale e della autodeterminazione della persona, vuoi anche in nome di un crudo realismo rispetto a un fenomeno che, si dice, comunque esiste e che, pertanto, va regolato per le finalità più varie (ordine pubblico, salute pubblica, tutela dei diritti del lavoratore anche rispetto ad abusi e forme di violenza). Se c’è un mercato, perché non riconoscerlo e disciplinarlo come ogni altro? La domanda è tuttavia meno semplice di quel che possa sembrare a prima vista perché, al di là delle legittime convinzioni personali o religiose di ciascuno di noi, la prostituzione “professionale” tocca diverse questioni che chiedono necessariamente di fare i conti con il diritto, l’economia, l’etica pubblica e l’antropologia e che interpellano, direttamente, il significato e il valore stesso del lavoro. Anche per questo, quantomeno nel nostro Paese, una precisa regolazione di legge del fenomeno è sino a oggi mancata.
Eppure, come ha bene illustrato nei giorni scorsi Antonella Mariani sulle pagine di Avvenire, con la nuova classificazione Ateco qualcosa è cambiato senza che però questo avvenisse attraverso un confronto politico e istituzionale nella sede corretta e cioè nel Parlamento. Se è vero che una classificazione statistica delle attività economiche non cambia le leggi vigenti, è tuttavia fuori discussione che una sorta di regolarizzazione fiscale della prostituzione cambia profondamente la percezione del fenomeno finendo per legittimarla non solo su un piano squisitamente economico (e cioè il dare e l’avere nella relazione intersoggettiva tra le persone interessate con ora anche la quota del “valore” che spetta allo Stato) ma anche su quello sociale e lavorativo. Va ricordato in proposito che la Corte costituzionale è stata recentemente chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della legge Merlin del 1958 che, come noto, non punisce la prostituzione in sé, ma sanziona tutte le condotte di terzi che la favoriscono o la sfruttano. La Corte (sentenza n. 141/2019) ha dichiarato non fondate le questioni sollevate, ribadendo la legittimità della scelta del legislatore di contrastare lo sfruttamento anche quando la prostituzione sia esercitata in forma apparentemente volontaria. La decisione non ignora che esistono situazioni di autodeterminazione soggettiva. Ma afferma con chiarezza che il Parlamento legittimamente può ritenere la prostituzione un fenomeno intrinsecamente esposto a rischi di sfruttamento, di mercificazione del corpo e di lesione della dignità della persona e, come tale, meritevole di una disciplina volta a disincentivarne l’organizzazione e lo sfruttamento economico. La libertà negoziale non è insomma un valore assoluto, quando entra in gioco la dignità della persona. Con la conseguenza che non è possibile ritenere la prostituzione “volontaria” un diritto inviolabile della persona ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione. L’offerta di prestazioni sessuali non rappresenta cioè uno strumento di autodeterminazione della persona, ma è solo una particolare forma di attività economica che, comunque, degrada e svilisce la persona perché riduce la sfera più intima a livello di merce a disposizione di un cliente.
Che esista un mercato di prestazioni sessuali a pagamento è un fatto. Come è un fatto che accanto alle forme più brutali di tratta di esseri umani e di sfruttamento vi siano persone che rivendicano di esercitare questa attività per scelta. Ma il diritto non si limita a registrare l’esistenza di un fatto. Si interroga sulla sua legittimazione. Non tutto ciò che ha un prezzo è, per questo solo, lavoro. La questione, dunque, non è tanto se sia astrattamente configurabile un contratto avente ad oggetto una prestazione sessuale. Dal punto di vista giuridico, molte attività potrebbero essere ricondotte a uno schema contrattuale. Il punto decisivo è un altro: quale idea di persona e quale concezione del lavoro intendiamo assumere come fondamento della nostra società e, conseguentemente, dell’ordinamento giuridico?
Se il lavoro è soltanto “merce-lavoro”, prestazione scambiata contro denaro, allora anche il corpo può diventare oggetto di un contratto. Se invece il lavoro è, come riconosce la nostra Costituzione, espressione della persona e della sua dignità, la riduzione integrale della sessualità a prestazione tariffata pone un problema ulteriore, che non può essere eluso. Chi sostiene la piena equiparazione della prostituzione al lavoro richiama il principio di autodeterminazione: se una persona adulta sceglie liberamente, perché impedirlo? È un argomento indubbiamente serio. Ma impone una domanda altrettanto seria: quante sono davvero libere le scelte lavorative in contesti di povertà, vulnerabilità, migrazione forzata, dipendenza economica? Molte decisioni che prendiamo nel mercato del lavoro sono fortemente condizionate dalla assenza di alternative. Questo vale in generale, e vale in modo ancora più forte in un ambito dove la domanda di relazioni sessuali a tariffa alimenta sfruttamento, mercificazione, traffico di esseri umani e, spesso, la lesione della dignità delle persone (di regola donne) che solo in casi veramente limitati può dirsi scelgano consapevolmente di svolgere questa attività piuttosto che subirla. Il nodo, allora, non è tanto o solo il lato della offerta ma piuttosto quello della domanda. È socialmente ed eticamente neutra una domanda di sesso a pagamento? O contribuisce, nel suo complesso, a consolidare logiche di mercificazione e asimmetrie di genere? La stessa giurisprudenza ha sottolineato, anche in Paesi dove il fenomeno è stato legalizzato, come la regolazione del mercato del sesso non possa mai ignorare l’impatto sistemico della domanda sulla espansione dello sfruttamento. Non si tratta di facile moralismo. Si tratta di riconoscere che esistono beni come il corpo, l’intimità e la sessualità, che toccano la dimensione più profonda della persona e che non possono essere integralmente assorbiti, grazie alla assegnazione di un apparentemente banale codice Ateco, nella logica dello scambio. La legge Merlin, pur con i limiti di una disciplina risalente nel tempo, esprime bene una scelta di fondo che pare ancora oggi valida: non criminalizzare la persona che si prostituisce, per farle intorno terra bruciata, e però impedire che attorno a quella attività si costruisca una industria organizzata che normalizzi la mercificazione del corpo.
La domanda se la prostituzione sia un lavoro non è, dunque, una questione tecnica. È una domanda sul tipo di società che vogliamo essere e che, come tale, spetta alla politica rispondere senza avallare pericolose scorciatoie. Quella che desideriamo è una società nella quale tutto ciò che è domandato e pagato può diventare legittimo oggetto di mercato? O è una società che, pur riconoscendo la complessità e anche la fragilità delle situazioni individuali, mantiene pur sempre un argine non solo simbolico ma anche giuridico alla mercificazione della persona? Si tratta di domande oggettivamente complesse. E, tuttavia, è bene ricordare che la nostra Carta costituzionale pone sì il lavoro a fondamento della Repubblica, ma lo fa nella misura in cui il lavoro è realmente strumento di partecipazione e di relazione, manifestazione di libertà e di dignità, fattore di costruzione del bene comune. Non perché sia, semplicemente, oggetto di una transazione economica.

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