Concorsi per soli medici non obiettori? I giudici costituzionali: no, la coscienza non si tocca
di Filippo Vari
La Regione Sicilia non può organizzare concorsi pubblici riservati esclusivamente a chi è disposto a praticare aborti: dopo il ricorso del Governo, la sentenza della Consulta impedisce ogni discriminazione «a causa delle convinzioni morali»

Con la sentenza 42 del 2026, depositata il 27 marzo, la Corte Costituzionale si è espressa sulla legittimità costituzionale di una legge approvata in Sicilia nel giugno dello scorso anno, al centro di vivaci polemiche.
La legge stabilisce, infatti, che le aziende sanitarie e ospedaliere del Servizio sanitario regionale «istituiscono, laddove non siano già presenti, le aree funzionali dedicate all’interruzione volontaria della gravidanza (Ivg) in seno alle Unità operative complesse di ginecologia e ostetricia». A tale prescrizione segue la previsione che le aziende «nell’ambito delle ordinarie procedure selettive di reclutamento (...) dotano le aree funzionali (...) di idoneo personale non obiettore di coscienza» e che qualora «per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro o di successiva obiezione da parte del personale reclutato (...) rimangano prive di personale non obiettore (...) avviano procedure idonee a reintegrare le aree funzionali del personale non obiettore, nei limiti delle disponibilità delle piante organiche».
La legge aveva suscitato tante polemiche anche perché nel corso dei lavori preparatori era emersa la possibilità che tali previsioni fossero utilizzate per bandire concorsi riservati a personale medico non obiettore di fronte all’aborto.
Il Governo ha, pertanto, impugnato la legge davanti alla Consulta, ritenendola incostituzionale. Ciò sia perché lesiva della competenza statale in materia di ordinamento civile sia perché in contrasto con le norme generali dettate dalla disciplina statale sull’aborto che devono essere rispettati dal legislatore regionale. La legge siciliana era ritenuta anche in contrasto «con gli articoli 3, 51, primo comma, e 97 della Costituzione, poiché la «formula concorsuale “riservata”» prevista dal legislatore siciliano avrebbe discriminato i candidati «a causa delle loro convinzioni morali» e, così, avrebbe minato «il buon andamento dell’amministrazione attraverso un requisito escludente che prescinde dalle capacità professionali e, quindi, dal merito dei candidati». Infine, era eccepita la lesione degli articoli 2, 19 e 21 della Costituzione, nella parte in cui proteggono l’obiezione di coscienza.
La Corte si è pronunciata con una decisione d’infondatezza. In particolare, la Consulta ha affermato che la legge regionale sarebbe stata incostituzionale qualora avesse previsto concorsi riservati ai non obiettori. La Corte, riprendendo un precedente, ha ribadito che «“la sfera intima della coscienza individuale deve esser considerata come il riflesso giuridico più profondo dell’idea universale della dignità della persona umana» e rappresenta «un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate dall’assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili (c.d. obiezione di coscienza)” (sentenza n. 467 del 1991)».
La disciplina in vigore in materia di aborto non sarebbe compatibile con una discriminazione dei medici obiettori, come quella di bandire dei concorsi ai quali essi non possono partecipare. Oltretutto, anche con concorsi riservati ai non obiettori non sarebbe «possibile pervenire, all’interno di tale regolamentazione, alla certezza di raggiungere (...) il risultato (...) di disporre effettivamente di personale disposto a occuparsi degli interventi di interruzione volontaria della gravidanza, perché il lavoratore non può essere privato della possibilità dell’obiezione “successiva” all’instaurazione del rapporto di lavoro».
Una volta effettuate tali precisazioni, la Consulta ha ritenuto possibile dare un’interpretazione compatibile con la Costituzione della disciplina siciliana. In particolare, per il giudice costituzionale la legge va interpretata, diversamente da quanto auspicato da taluni, nel senso di non consentire concorsi riservati ai non obiettori. Alla luce di tale interpretazione, la questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata.
Filippo Vari è ordinario di Diritto costituzionale all’Università Europea di Roma
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