Speranza di vita, silenziosa invadenza sugli assegni del clero
giovedì 19 luglio 2018
Un recente decreto del Ministero del lavoro regola i nuovi pensionamenti per vecchiaia e per anzianità dei lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente usuranti. Solo per queste categorie il decreto stabilisce il blocco del prossimo aumento della speranza di vita che troverà applicazione per gli anni 2019-2020.
Per tutti gli altri lavoratori si conferma così l'aumento già previsto di cinque mesi della speranza di vita, che innalzerà il requisito anagrafico per la pensione da 66 anni e 7 mesi a 67 anni interi. La situazione in corso nel sistema generale si riflette anche sulle attuali regole del
Fondo Clero. L'età richiesta ai ministri di culto aumenterà pertanto da 68 anni e 7 mesi a 69 anni interi.
L'esenzione dell'aumento per gli "usurati" e i "gravosi" accentua ancor più la presenza della speranza di vita come un corpo estraneo nella previdenza dei ministri di culto. Un'età minima di 69 anni per una pensione di vecchiaia non ha infatti eguali nella previdenza obbligatoria (eccetto per chi viene ammesso alla pensione contributiva ma con pochi versamenti) e relega una fascia di cittadini, i ministri di culto, ad un pensionamento sempre più difficile.
In realtà la speranza di vita è stata introdotta nel Fondo Clero in maniera silente e impositiva, tanto da apparire oggi come una misura di carattere generale e alla quale nessuno possa sottrarsi. Al contrario, la norma originaria che ha introdotto la speranza (art. 12 bis del decreto 78/2010) indica chiaramente che il suo calcolo viene verificato dall'Istat in base all'andamento demografico e alla mortalità degli italiani all'età di 65 anni. Ogni surplus di speranza di vita imposto al Fondo è quindi già compreso abbondantemente nell'età pensionabile dei sacerdoti che è oggi di 68 anni e questo sin dall'anno 2013. Si tratta quindi di un eccesso di applicazione della legge che contraddice le finalità originarie della norma.
Inoltre la speranza di vita impedisce di fatto ai sacerdoti di poter utilizzare l'istituto del "differimento". È una misura del Fondo, non prevista da nessun'altra assicurazione obbligatoria, che in cambio di una modesta maggiorazione sollecita il rinvio della domanda di pensione, almeno di un anno dopo la maturazione dei requisiti di contribuzione e di età. Col pensionamento differito si favorisce inoltre una minore spesa sul bilancio del Fondo.
L'imposizione della speranza di vita e l'impossibilità di utilizzare il differimento generano un abuso giuridico ed un danno economico. Ancora più iniqui rispetto agli altri cittadini, i quali subiscono soltanto gli effetti della maturazione di una maggiore età anagrafica.
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