Scuole paritarie, nuova tariffa Inail per gli allievi in formazione
giovedì 18 febbraio 2016
Ricade sulle scuole paritarie, anche religiose, accreditate presso le Regioni nel campo della istruzione e della formazione professionale, il nuovo "premio speciale unitario" contro gli infortuni degli allievi, introdotto in via sperimentale dal decreto 150 dello scorso anno sul riordino dei servizi per il lavoro. Il decreto, che introduce una nuova modalità di pagamento del premio assicurativo, è indirizzato anche alle istituzioni formative, alcune di rilevanza nazionale, che operano nel campo delle belle arti, dei beni artistici e culturali.Il nuovo premio annuale per la copertura assicurativa degli allievi ammonta a 58 euro, come è stabilito nella Determina presidenziale Inail n.460/15 tuttora in attesa dell'approvazione ministeriale. Lo Stato vi aggiunge, a suo carico, altri 45 euro qualora l'attività formativa avvenga in ambienti di lavoro. Sia sul premio dovuto dalla scuola sia su quello a carico del bilancio statale si applica l'addizionale dell'1% relativa alla ex Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.Per rendere subito operativo il nuovo sistema, il premio di sola regolazione per il 2015/2016 è in versamento in questo mese, in autoliquidazione e alla normale scadenza del giorno 16, ma – precisa l'Inail – va ricondotto all'anno scolastico/formativo 2014/2015. Inoltre, entro il prossimo 29 febbraio vanno dichiarate all'Istituto infortuni le retribuzioni sottostanti il calcolo del premio in corso. Il premio speciale unitario annuale è obbligatorio per ciascun allievo, non è frazionabile e garantisce la copertura assicurativa per l'intero anno formativo che, per convenzione, inizia il primo settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo. Inoltre entro il 10 dicembre di ciascun anno formativo, gli istituti scolastici paritari sono tenuti a presentare, esclusivamente in via telematica e per ogni posizione assicurativa, la denuncia degli allievi iscritti ai corsi. Le comunicazioni di avvio dei corsi, fatte salve le eventuali comunicazioni per cessazione, rimangono valide, ai fini della copertura assicurativa degli allievi iscritti, anche per gli anni successivi. Per il calcolo delle prestazioni in caso di infortuni si fa riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera, che è pari al minimale di rendita assunta ai fini della determinazione del premio speciale.Sulle attività relative all'anno scolastico/formativo 2015/2016, l'Inail ha annunciato un'apposita circolare con le istruzioni in merito ai termini e alle modalità di comunicazione di avvio dei corsi, alla denuncia degli allievi iscritti e alla gestione del premio speciale unitario.
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