Religiosi, riforma in vista nel 2013
giovedì 19 aprile 2012
La riforma Fornero che, oltre al sistema previdenziale, ha influito anche sui programmi di vita di milioni di italiani, ha attribuito all'assegno sociale dell'Inps la funzione di regolare il pagamento delle nuove pensioni. L'importo annuale dell'assegno è assunto come parametro ufficiale del sistema pensionistico, in base al quale si stabilisce se la pensione debba essere liquidata prima o dopo l'età di 70 anni.Tuttavia i nuovi requisiti ed i calcoli per le pensioni nel nuovo regime non hanno inciso più di tanto sul diritto all'assegno sociale. Di conseguenza, i religiosi e le religiose, italiani e stranieri, che raggiungono quest'anno i 65 anni di età possono ottenere l'assegno sociale dell'Inps con le regole consuete. Ma questo soltanto per il 2012. Dal prossimo anno mutano invece le condizioni relative al requisito dell'età. Le modifiche della riforma, insieme all'incalzante aumento dell'età media dei religiosi, sono in grado di incidere sui bilanci delle case (conventi, monasteri, istituti ecc.) e sulle aspettative degli anziani, monaci e suore, che vi risiedono. Dal prossimo anno occorrerà fare i conti con l'aumento dell'età richiesta per l'assegno sociale collegato all'indice della "speranza di vita". I 65 anni di oggi diventano, nel 2013, 65 anni e 3 mesi per uomini e donne, nel 2014 saranno 65 anni e 4 mesi ed aumenteranno via via con scatti mensili, fino a raggiungere l'età, stabilita sin da ora, di 66 anni nel 2018. In seguito, maggiori età potranno essere definite in base all'incidenza della speranza di vita.Per ora, non sono previste modifiche al requisito reddituale richiesto per l'assegno. In ogni caso tutti i religiosi lo raggiungono facilmente grazie al voto di povertà.Fondamentale per i religiosi stranieri è l'ulteriore requisito di dieci anni di permanenza continuativa e legale in Italia, che l'Inps richiede indipendentemente dall'arcodella vita in cui la stessa si è verificata.Per i religiosi italiani, i 10 anni possono essere desunti dal certificato di residenza. Per le nuove richieste di assegno sociale l'Inps è obbligato ad acquisire i documenti anagrafici direttamente presso gli uffici pubblici che li custodiscono. I religiosi interessati hanno però la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive al fine di accelerare i tempi di lavorazione delle domande. La mobilità dei membri delle case religiose può trasformarsi in impedimento all'assegno quando, dopo averlo ottenuto, i titolari siano inviati all'estero per un periodo superiore ad un mese. In questi casi, l'Inps sospende il pagamento dell'assegno, salvo che si tratti di espatrio per gravi motivi di salute che devono essere opportunamente documentati. Dopo un anno di sospensione, se l'interessato è ancora all'estero, l'assegno viene definitivamente revocato. Contro le sanzioni della legge non vale opporre che gli assegni sociali vengono utilizzati per iniziative sociali o di solidarietà, per le missioni ecc.
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