Parrocchie, è operativo l'Ente bilaterale degli addetti al culto
giovedì 11 ottobre 2018
Entra nel vivo in questi giorni l'attività dell'Ente bilaterale nazionale, istituito dal nuovo contratto collettivo di lavoro dei sacristi dipendenti dalle parrocchie italiane.
Del nuovo ente si era parlato già durante le trattative del precedente contratto nazionale, scaduto lo scorso dicembre. Con il rinnovo dell'accordo, siglato lo scorso luglio dalla Fiudacs in rappresentanza dei lavoratori e dalla Faci per la parte datoriale e valido per gli anni 2018-2021, si sono realizzate le condizioni necessarie per la costituzione dell'Ente bilaterale, in vista dei rapporti e degli interessi locali delle parrocchie e degli addetti al culto. L'iscrizione all'Ente è obbligatoria per tutti coloro, singoli ed enti, che applicano il contratto nazionale.
Con il cedolino paga di questo mese sarà operata la prima trattenuta da devolvere all'Ente, con una quota dello 0,4% a carico dei lavoratori iscritti a Faci o Fiudacs, e del 2,5% per i non iscritti.
Per gli aspetti economici, il contratto conferma gli importi delle retribuzioni tabellari in corso, ma aggiunge un'indennità una tantum di 1.300 euro, da corrispondere in tre quote (500 euro a marzo 2019, 400 euro a marzo 2020 e 400 euro a marzo 2021). L'una tantum non ha alcun riflesso sulle retribuzioni e su altri istituti contrattuali. Le parrocchie in particolari difficoltà economiche potranno ottenere dall'Ente bilaterale di essere esonerate dal pagamento dell'una tantum.
I particolari orari di lavoro richiesti al sacrista possono essere integrati, secondo il contratto, da eventuale lavoro straordinario e, nel caso di contratto part time, da lavoro supplementare con le dovute maggiorazioni.
Fondo Clero. Oltre al nuovo contratto di lavoro e alle consuete regole dell'Inps per i lavoratori dipendenti, i sacristi dispongono anche di una facoltà pensionistica, finora poco coltivata, divenuta di grande convenienza nell'attuale panorama lavorativo e previdenziale. Si tratta della possibilità di iscriversi volontariamente al Fondo di previdenza per il clero. Lo consente la legge 101 del 1989 che, nel prevedere l'iscrizione volontaria dei rabbini al Fondo (un tempo ne erano esclusi), vi include anche i relativi "funzionari del culto". La parità di trattamento fra le varie confessioni religiose giustifica così la presenza nel Fondo Clero anche di laici cattolici e, nella specie, dei sacristi che collaborano all'esercizio del culto nelle parrocchie e nelle chiese italiane. L'iscrizione al Fondo è compatibile con l'iscrizione a qualsiasi altra assicurazione obbligatoria ed è indipendente dai trattamenti normativi e retributivi previsti dal contratto nazionale.
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