Marittimi, parità di tutele all'interno dell'Unione Europea
martedì 5 giugno 2018
Le garanzie per i lavoratori del settore marittimo non devono differenziarsi tra i vari paesi dell'Ue. Questo principio, contenuto nella Direttiva dell'Unione n. 2015/1974, si propone di evitare che i marittimi possano avere differenti tutele da parte dei singoli Stati membri e, di conseguenza, non avere parità di condizioni all'interno del mercato unico.
Con sette mesi di ritardo sulla data del 10 ottobre 2017, termine ultimo assegnato agli Stati membri per accogliere la Direttiva, il precedente Governo ha approvato il 18 maggio scorso il decreto che accoglie nel nostro ordinamento la Direttiva europea e che comporta un necessario adeguamento delle regole italiane. Si tratta tuttavia di modifiche di non grande rilievo, considerato che il livello delle garanzie per i lavoratori interessati è già particolarmente elevato in base alla normativa vigente.
Tra le principali novità che sono introdotte, è prevista l'estensione ai marittimi delle misure di protezione in caso d'insolvenza del datore di lavoro. Vengono inoltre regolati la partecipazione dei marittimi al Comitato aziendale europeo e il coinvolgimento delle autorità di controllo nei casi di licenziamenti collettivi e di trasferimenti di impresa. La Direttiva si sofferma, in particolare, sulla necessità di accrescere il numero e la qualità dei posti di lavoro e sull'uso ragionevole di internet a bordo.
Certificati di malattia. L'assistenza sanitaria ai marittimi e gli accertamenti per malattia spettano al Ministero della Salute, che opera attraverso gli ambulatori degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF), dei Servizi per l'assistenza sanitaria al personale marittimo e dell'Aviazione civile (SASN), e si avvale di diversi medici fiduciari in Italia e all'estero.
Con un recente messaggio (n. 2184) l'Inps ha stabilito che, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i certificati di inabilità temporanea assoluta, conseguenti a eventi di malattia insorti durante l'imbarco e che comportano lo sbarco, devono essere rilasciati dai citati ambulatori e dai medici fiduciari. Solo per il territorio italiano, qualora il navigante si trovi in una località non servita dagli ambulatori, l'interessato dovrà rivolgersi alla Asl del territorio. Negli altri casi la competenza sulla certificazione sanitaria in Italia è del Servizio Sanitario Nazionale, mentre all'estero è delle locali Istituzioni. I certificati cartacei vanno inviati all'Inps entro due giorni dal rilascio.
L'Istituto precisa che la categoria dei naviganti include anche i naviganti del settore volo, anche se questi non beneficiano della previdenza di malattia a carico dell'Inps.
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