Fisco, il 730 dei sacerdoti
venerdì 27 aprile 2007
I sacerdoti obbligati alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, utilizzando il modello 730, possono ricorrere all'assistenza fiscale offerta dall'Istituto centrale per il sostentamento del clero nella sua qualità di sostituto d'imposta. Non è richiesta alcuna prenotazione se gli interessati si sono avvalsi dell'Istituto anche lo scorso anno; i nuovi aderenti sono invece ammessi a condizione che ne abbiano già fatto richiesta entro il 15 febbraio scorso. Gli uni e gli altri provvederanno a consegnare il rispettivo modello 730 direttamente all'Istituto diocesano che gestisce la posizione personale nell'ambito del sistema di sostentamento del clero o in quello di previdenza integrativa. Il 730 dovrà essere consegnato entro il prossimo 2 maggio, accompagnato dalla busta (chiusa per ovvi motivi di riservatezza) contenente le schede 730-1 e 730-1 bis per la scelta della destinazione, rispettivamente, dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef. La scadenza del 2 maggio riguarda anche i sacerdoti che in precedenza, cioè nell'anno 2006, non si sono avvalsi dell'assistenza dell'Istituto centrale per i redditi 2005. Il servizio fornito dalle strutture ecclesiastiche presuppone che i sacerdoti interessati risultino inseriti nel sistema di sostentamento o in quello di previdenza integrativa al momento in cui consegnano il modello 730. I redditi da dichiarare riguarderanno, in particolare, le remunerazioni ricevute da enti ecclesiastici, le integrazioni e gli assegni di previdenza, oltre ai comuni redditi di tipo civilistico (immobili, terreni, retribuzioni da lavoro ecc.). All'Istituto per il sostentamento non è concesso correggere eventuali errori di merito rilevabili sul modello 730. Spetta invece un semplice controllo di tipo formale dei dati dichiarati ed il calcolo dell'imposta dovuta per il 2006, comprese le eventuali prima e seconda rata di acconto per l'anno 2007. Altri sostituti. I sacerdoti che non sono interessati all'assistenza fiscale nell'ambito del sostentamento e scelgono di ricorrere ad un altro sostituto di imposta, come l'Inps o l'Inpdap, sono invece tenuti a presentare il 730 entro il 30 aprile. Se aderiscono ad un Caf (entro il 31 maggio) dovranno indicare a questo Centro di trasmettere il risultato del 730 all'Istituto centrale per il sostentamento, il quale provvederà a disporre l'eventuale conguaglio positivo sulla remunerazione del sacerdote. Se il conguaglio è di segno negativo, l'Istituto avvierà il recupero fiscale detraendolo dall'integrazione o dall'assegno di previdenza del sacerdote. Accade di frequente che l'importo disponibile degli assegni non sia sufficiente per il recupero automatico del debito fiscale; e poiché le partite debitorie rischiano di trascinarsi troppo a lungo, l'Istituto centrale comunica che, in mancanza di un preventivo versamento delle somme ancora dovute dal sacerdote, non potrà dare seguito all'assistenza fiscale richiesta dal debitore.
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