Esonero dei contributi Inps pure per l’assistenza al clero
martedì 12 marzo 2024
Prende forma in questi giorni un vasto programma di assistenza ai cittadini anziani e in gravi condizioni di salute. L’operazione si inserisce nelle azioni previste dal Pnrr per una riforma complessiva della materia. Il decreto 20 del 5 marzo scorso ha istituto allo scopo una specifica autorità nazionale “Garante dei diritti delle persone con disabilità” per coordinare i necessari interventi a supporto dei disabili in età adulta.
È già previsto un esonero dei contributi dovuti all’Inps, fino a 3 mila euro l’anno, per l’assunzione di una badante a una persona con almeno 80 anni di età e titolare di indennità di accompagnamento. Sono interessati pertanto gli invalidi civili riconosciuti secondo la normativa di settore e con un Isee sociosanitario non superiore a 6 mila euro. Queste condizioni sono applicabili anche ai sacerdoti pensionati del Fondo Clero purché siano stati riconosciuti invalidi civili, indipendentemente dal possesso (o da una nuova domanda) di una pensione di invalidità del Fondo Clero o di una pensione di inabilità da lavoro dipendente oppure di una rendita dell’Inail. I diversi trattamenti per invalidità, singoli o cumulati, sono pienamente compatibili per i ministri di culto, salvo eventuali limiti previsti per il rispettivo importo ma non quanto al diritto. Questa situazione mette ora in luce come una indennità di accompagnamento (requisito essenziale per il nuovo esonero) sia regolarmente accessibile per gli invalidi civili, per gli invalidi da lavoro, finanche da una libera professione, ma non sia prevista dalla normativa del Fondo Clero in una più che evidente condizione di disparità di trattamento tra cittadini (ex art. 3 della Costituzione) e di tutela della salute (ex art.38). Va aggiunto che per la situazione di ultraottantenne è compatibile con il nuovo esonero anche la pensione di vecchiaia del Fondo Clero o quella eventuale per insegnamento. Nessun riflesso anche sul sistema di assistenza domestica al clero previsto dalla normativa della Cei, che viene anzi arricchito dalla specifica tutela pubblica. Spetta ora all’Inps indicare l’effettiva decorrenza dell’esonero e fornire non pochi chiarimenti, quali la semplice titolarità dell’accompagno o la sua effettiva riscossione, come pure l’applicazione del beneficio agli invalidi, sacerdoti e non, assistiti nelle case religiose. © riproduzione riservata
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