Coinvolte le sacrestie nelle misure anti-virus
venerdì 24 aprile 2020
La riduzione temporanea dell'attività liturgica nei luoghi di culto, parrocchie, chiese, santuari ecc., a causa dell'emergenza sanitaria, si riflette sulle condizioni di lavoro dei sacristi e degli addetti al culto dipendenti dagli enti religiosi.
La gestione della categoria, nell'attuale situazione, non differisce di molto dalle analoghe problematiche in corso nelle aziende e negli enti pubblici o privati. Tuttavia i due principali attori del settore, la Fiudac/s, che rappresenta i sacristi associati e la Faci, per le parrocchie ed altri enti datori di lavoro, hanno concordato di delegare all'Enbiff, l'ente bilaterale nazionale del settore, l'adozione dei comportamenti più opportuni nell'emergenza sanitaria in corso. In linea di principio - suggerisce l'Enbiff - fino al 31 agosto è possibile fare ricorso alla Cassa integrazione in deroga, per un massimo di nove settimane, per integrare tutta o parte della retribuzione ridotta a seguito della sospensione delle attività liturgiche. L'eventuale sospensione a zero ore deve essere effettuata per non oltre 15 giorni consecutivi nel mese, in modo da consentire al sacrista la maturazione dei ratei di retribuzione differita e di ferie e permessi.
In genere le parrocchie hanno un numero di dipendenti inferiore a 5 e, di conseguenza non si rende necessario il preventivo accordo sindacale. Si ritiene quindi sufficiente una comunicazione ufficiale ai rispettivi referenti, via mail, con l'indicazione del numero dei dipendenti, della durata e delle modalità di sospensione adottate. Nei pochi casi in cui l'ente sia tenuto all'accordo sindacale, una bozza dell'intesa va comunicata agli stessi referenti ed avviata la procedura autorizzativa secondo le direttive regionali, segnalando in particolare l'eventuale diniego della richiesta.

Tuttavia – prosegue l'Enbiff – prima di procedere con la Cassa in deroga, si ritiene preferibile, evitare la sospensione totale ed accedere alle anticipazioni delle banche locali, in modo da contenere gli effetti dell'improvvisa riduzione dello stipendio.
Una tantum. Salvo intese più favorevoli con i singoli interessati, slitta allo stipendio di settembre il pagamento della seconda rata dell'indennità una tantum, stabilita dal contratto nazionale in 400 euro a marzo 2020. L'una tantum non ha alcun riflesso sugli istituti contrattuali.
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