mercoledì 22 dicembre 2021
È dal 26 maggio che i genitori impegnati nel settore hanno diritto a tutte le misure previste dal Testo Unico approvato dal dlgs n. 155/2001
Tutele a favore dei lavoratori dello spettacolo

Tutele a favore dei lavoratori dello spettacolo - Archivio

COMMENTA E CONDIVIDI

Via libera alle tutele della maternità e della paternità a favore dei lavoratori dello spettacolo. È dal 26 maggio, in particolare, che i lavoratori hanno diritto a tutte le misure previste dal Testo Unico sulla maternità (approvato dal dlgs n. 155/2001), in base al tipo di rapporto di lavoro in essere all’inizio del periodo indennizzabile, ossia se è di tipo dipendente (subordinato) oppure autonomo. A precisarlo è l’Inps, tra l’altro, nella circolare n. 182/2021 con cui illustra le novità del decreto legge n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021. Il provvedimento ha esteso il riconoscimento delle tutele di maternità ai lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l’Inps. La disciplina applicabile, spiega l’Inps, dipende dal tipo di rapporto di lavoro attivo all’inizio del periodo indennizzabile. Nel caso in cui il periodo indennizzabile di maternità/paternità inizi durante un rapporto subordinato, al richiedente sono riconosciute le tutele che il TU riserva ai lavoratori dipendenti. Qualora, invece, il periodo indennizzabile inizi durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro autonomo dello spettacolo, trovano applicazione le tutele del TU riservate ai lavoratori dipendenti.

Nel caso di contemporanea sussistenza dei requisiti di accesso alla tutela della maternità (sia lavoro autonomo sia subordinato), si applica la tutela relativa all’ultimo rapporto di lavoro. In merito l’Inps ricorda che, per il congedo parentale, è sempre necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro e che la tutela riconosciuta è quella prevista in relazione al rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) dal quale ci si astiene. Ne consegue che in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro non si ha diritto al congedo parentale.

Il dlgs n. 182/1997 distingue i lavoratori dello spettacolo in tre gruppi a seconda che prestino:

a) attività artistica o tecnica a tempo determinato, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

b) attività al di fuori delle predette ipotesi (lettera a precedente) a tempo determinato;

c) attività a tempo indeterminato.

La distinzione, che è indipendente dalla natura (autonoma ossia subordinata) del rapporto di lavoro, comporta che, ai fini dell’erogazione delle indennità, vige il pagamento diretto da parte dell’Inps per tutti i rapporti di lavoro a termine (casi a e b) e il pagamento anticipato da parte dei datori di lavoro (con successivo conguaglio con l’Inps) per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (lettera c).

© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI

ARGOMENTI: