giovedì 16 luglio 2020
La Congregazione per la dottrina della fede ha pubblicato un "manuale" riguardante “alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici"
L'esterno del palazzo sede della Congregazione per la dottrina della fede

L'esterno del palazzo sede della Congregazione per la dottrina della fede - Ansa

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Non un testo normativo, ma un manuale. Un “libretto di istruzioni” messo a disposizione di chi, vescovi, ordinari, superiori di istituti religiosi, è chiamato a seguire i casi in cui esponenti del clero vengono accusati di abusi su minori. Una linea di orientamento che appare chiara sin dal titolo.

Il testo elaborato dalla Congregazione per la dottrina della fede viene presentato infatti come un “Vademecum” riguardante, precisa il titolo, “alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici”.

«Nessuna nuova legge viene promulgata – precisa il prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, il cardinale Luis Francisco Ladaria Ferrer – nessuna nuova norma emanata». L’obiettivo è «prendere per mano chi deve trattare concretamente i casi dall’inizio alla fine, ovvero dalla prima notizia di un possibile delitto (notitia de delicto) alla conclusione definitiva della causa (res iudicata). Tra questi due estremi vi sono tempi da osservare, passaggi da compiere, comunicazioni da attivare, decisioni da prendere».

Si tratta di una strada articolata – prosegue Ladaria in un articolo pubblicato dall’Osservatore Romano – «che si addentra nel fitto bosco delle norme e delle prassi, di fronte alle quali ordinari e superiori si trovano talvolta nell’incertezza della direzione da seguire». Anche per quanto riguarda la comunità ecclesiale, nella complessità delle cui normative, si pensi allo stesso dicastero dottrinario, non è semplice facile orientarsi.

In particolare il campo d’azione riguarda quanto contemplato all’articolo 6 del motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, cioè «il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione».

Più nello specifico, aggiunge il nuovo “Vademecum”, «la tipologia del delitto è molto ampia e può comprendere, ad esempio, rapporti sessuali (consenzienti e non consenzienti), contatto fisico a sfondo sessuale, esibizionismo, masturbazione, produzione di pornografia, induzione alla prostituzione, conversazioni e/o proposte di carattere sessuale anche mediante mezzi di comunicazione».

Ma anche il concetto di minore merita una precisazione. «Fino al 30 aprile 2001 si intendeva la persona con meno di 16 anni (anche se in alcune legislazioni particolari l’età era già stata innalzata ai 18 anni)». Da quella data in poi «quando fu promulgato il motu proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela”, l’età è stata universalmente innalzata ai 18 anni, ed è quella tuttora vigente. Di queste variazioni bisogna tenere conto quando si deve definire se il “minore” era effettivamente tale, secondo la definizione dilLegge in vigore al tempo dei fatti».

Il manuale comunque va molto oltre. Indica passo dopo passo, come comportarsi concretamente. A partire, si diceva poc’anzi, dalla “notitia de delicto” che, spiega l’articolo 11, «può giungere» anche «da fonte anonima, ossia da persone non identificate o non identificabili». Inoltre, «anche in assenza di un esplicito obbligo normativo» l’autorità ecclesiastica è chiamata a presentare «denuncia alle autorità civili competenti» ogni volta che pensi «sia indispensabile per tutelare la persona offesa o altri minori dal pericolo di ulteriori atti delittuosi».

Al centro, come ovvio, va infatti sempre posta la vittima e la sua salvaguardia. Senza cedimenti né tantomeno passi indietro di fronte o per effetto dello status, della personalità dell’accusato. Per questo «è da evitare»– precisa l’articolo 63 – che ci si limiti «al trasferimento d’ufficio, di circoscrizione, di casa religiosa del chierico coinvolto».

Allo stesso tempo, fermo restando l’inviolabilità del segreto confessionale ovvero «lo strettissimo vincolo del sigillo sacramentale» il confessore informato di un “delictum gravius” deve cercare «di convincere il penitente a rendere note le sue informazioni per altre vie, al fine di mettere in condizione di operare chi di dovere».

Chiarimenti, precisazioni, linee guida che, come si capisce, hanno un unico filo rosso: comprendere sempre meglio, e attuare le esigenze della giustizia su una terribile piaga. Una tragedia vergognosa che per la Chiesa tutta rappresenta «una ferita profonda e dolorosa che domanda di essere guarita».

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