Nullità matrimoniale, ombre e luci a dieci anni dalla riforma del processo

L’impatto del motu proprio di papa Francesco “Mitis Judex Dominus Jesus” è al centro del dossier della rivista online “Vox Canonica”, che ha raccolto dati e pareri fra i responsabili dei tribunali ecclesiastici in Italia
January 16, 2026
Una foto di due sposi spezzata in due con una fede nuziale al centro
Nel 2024, presso i tribunali ecclesiastici in Italia, sono state introdotte 2.433 cause ordinarie e i processi brevi sono stati 119 / Siciliani
Qual è la situazione dei tribunali ecclesiastici a dieci anni dalla promulgazione del motu proprio di papa Francesco Mitis Judex Dominus Jesus? Cos’è cambiato nei processi di valutazione della nullità matrimoniale? Si è trattato solo di un aggiornamento normativo oppure la riforma ha davvero inciso nella vita della Chiesa e dei fedeli, diventando quello strumento per la “salvezza delle anime” auspicato da papa Bergoglio alla presentazione della novità? Sono le domande alla base dell’ampio dossier pubblicato in questi giorni dalla rivista online Vox Canonica. Uno studio di vasto respiro, condotto da don Emanuele Tupputi, canonista, vicario giudiziale dell’arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie e giudice del Tribunale interdiocesano pugliese, che ha raccolto nello studio i pareri dei “colleghi”, cioè i responsabili dei diversi tribunali ecclesiastici in Italia.
Il dossier ricorda anzitutto i motivi che, dieci anni fa, spinsero papa Francesco a riformare il processo di nullità matrimoniale dopo che per tre secoli era rimasto immutato. Alla base una rinnovata esigenza di misericordia nei confronti dei fedeli, e dall’altra il desiderio di riprendere le indicazioni emerse dai lavori del Sinodo straordinario sulla famiglia del 2014. Da qui l’esigenza di abbreviare, semplificare, ma anche di investire i vescovi di nuove responsabilità, compresa quella – come avveniva nella Chiesa delle origini – di essere «giudice tra i fedeli a lui affidati». Tre le novità più rilevanti: la cancellazione del “doppio giudizio conforme”, la necessità cioè di due giudizi concordi, uno in primo grado uno in appello, per arrivare alla sentenza di nullità, mentre con la riforma è sufficiente la “certezza morale” raggiunta dal primo giudice; il coinvolgimento del vescovo nell’esercizio pastorale della sua potestà giudiziale, soprattutto nel “processo più breve” stabilito per risolvere i casi di nullità più evidente; e, terzo punto, la possibilità per ogni diocesi di istituire un proprio tribunale ecclesiastico con l’obiettivo di assicurare una maggior vicinanza ai fedeli.
Propositi realizzati? Dieci anni dopo il parere dei vicari giudiziali è in chiaroscuro. Tra gli aspetti considerati positivi certamente l’impegno nella creazione di quel “ponte giuridico-pastorale” considerato tra gli aspetti più originali della riforma, con un coinvolgimento diretto della pastorale familiare nelle fasi di accoglienza e di accompagnamento delle persone separate e in nuova unione. In numerose diocesi sono stati creati servizi specifici che però, come hanno fatto notare alcuni intervenuti, richiederebbero una delicata messa a punto. In ogni caso la maggioranza dei tribunali ecclesiastici «ha cercato di accogliere la riforma favorendo un’applicazione ponderata e ragionevole tenendo in debito conto le varie conformazioni territoriali e le competenze». Certo, rimangono alcune inevitabili criticità. A cominciare dalla difficoltà di individuare le evidenze di nullità nei cosiddetti processi brevi, criterio necessario per accedere alla procedura semplificata, con interpretazioni talvolta contraddittorie. Problematica anche l’istituzione dei tribunali d’appello in alcune regioni ecclesiastiche, talvolta non accompagnata da un’adeguata formazione degli addetti. Da qui l’auspicio, formulato da più esperti, della necessità di istituire un solo tribunale regionale d’appello che però sembra contrastare con lo spirito del motu proprio di papa Francesco.
Sullo sfondo rimane l’estrema eterogeneità delle strutture, con variabili significative da regione a regione. Oggi in Italia esistono tre tribunali regionali (Lombardo, Triveneto, Etrusco), 22 tribunali interdiocesani, 15 tribunali diocesani, nove tribunali metropolitani, ma ci sono anche 69 tribunali ecclesiastici diocesani che, nonostante afferiscano a un tribunale interdiocesano, hanno deciso di svolgere il “processo breve” – quello che non necessita del doppio giudizio – nella propria diocesi. Un impegno positivo anche se, si fa notare nel dossier, non vanno sottovalutati «i possibili effetti negativi che una eccessiva prossimità fisica potrebbe avere, soprattutto in contesti più piccoli, dove le relazioni e i rapporti di conoscenza sono piuttosto stretti e si potrebbero quindi creare situazioni dove il giudice potrebbe essere esposto a condizionamenti imbarazzanti e non facili da fronteggiare». Ma questa rete di tribunali quanti processi svolge? Sempre meno, e anche questa è una notizia in chiaroscuro. Per l’anno 2024 le cause ordinarie introdotte sono state complessivamente 2.433 con un decremento rispetto al 2023 del 5,5%, mentre i processi brevi sono stati 119, cioè il 19% in meno rispetto al 2023. Una percentuale irrisoria di fronte alle 89mila separazioni e agli 82mila divorzi registrati in Italia nel 2024. Ora, se come auspicato dalla riforma, il tribunale ecclesiastico non si deve limitare al giudizio ma deve accompagnare iniziative finalizzate al discernimento, alla prevenzione, al sostegno delle coppie in difficoltà per contribuire «a edificare una Chiesa più consapevole e più vicina alle famiglie», il fatto che un numero sempre più limitato di coppie avverta la necessità di questi aiuti dovrà aprire la strada a nuove, urgenti riflessioni.

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