mercoledì 6 gennaio 2016
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Caro direttore, è ormai assodato che il nodo centrale – non l’unico ma il più significativo – del ddl Cirinnà è l’adozione; meglio, è la possibilità di adottare da parte della coppia dello stesso sesso, se pur transitando dalla via della stepchild adoption (adozione del figlio del partner). Peccato che sul punto gli approfondimenti di merito siano stati preclusi dal brusco passaggio dalla Commissione all’Aula del Senato: sarebbe stato importante un confronto non sulla capacità o meno di un genitore omosessuale di affettività e accoglienza verso un bambino, bensì sulla equivalenza o meno per un minore di crescere all’interno in una coppia omosessuale invece che di una coppia eterosessuale; soprattutto perché il bambino viene privato della varietà delle figure educative derivanti dal sesso diverso dei genitori, senza che, in un contesto generalizzato di famiglie nucleari, sia facile avvalersi della convivenza con altri familiari, che bilancino la rappresentatività sessuale che manca. Peccato che non si tenga conto nemmeno dell’opinione degli italiani: i quali, da qualunque agenzia di sondaggi siano interpellati, rifiutano ad amplissima maggioranza l’adozione gay.  Sarà per questo, cioè per la consapevolezza di essere sul punto di approvare norme sulle quali il dissenso è diffuso, che lo sforzo del momento non è quello di chiudere la partita mettendo in chiaro in un testo unico – come fanno le proposte Sacconi e Pagano – i diritti che l’ordinamento già riconosce ai componenti di una unione omosessuale. Lo sforzo è di giungere all’adozione per vie traverse: non essendo riuscito l’espediente della lingua inglese, denominando stepchild adoption quella che è una vera e propria adozione 'interna', si prova con l’uso improprio dell’affido. L’e-mendamento di compromesso prevede, per come è stato annunciato, che in una unione civile omosessuale in cui una delle due parti ha un bambino, l’altra parte può diventare genitore affidatario, in vista del riconoscimento da parte del tribunale della piena potestà di genitore. È una soluzione soddisfacente? Intanto è inutile per risolvere casi concreti spesso evocati in modo suggestivo: quale sarà la sorte del minore se muore il genitore biologico? Già oggi l’art. 44 lettera a) della legge sulle adozioni risponde alla domanda, poiché prevede l’adozione – in difetto delle condizioni ordinarie, in primis l’esistenza di una coppia coniugata da almeno tre anni – quando il minore resta orfano di padre e di madre, se l’adottante ha col minore un «rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori»: la partner di una donna omosessuale può in base a questa, che è norma vigente, adottare il figlio della compagna, se costei viene meno e se vi era una relazione di convivenza con entrambi. L’emendamento sull’affido invece distorce la finalità di quest’istituto per giungere all’adozione per tutti. Da quando esistono affido e adozione, essi hanno risposto a logiche differenti e hanno perseguito obiettivi non sovrapponibili: l’affido ha carattere di provvisorietà, e in tal senso fa mantenere i rapporti con la famiglia di origine, punta al rientro in essa, non cambia il legame giuridico del minore con i genitori, che restano tali a tutti gli effetti; l’adozione conduce di regola all’interruzione dei rapporti con la famiglia originale, tanto che il minore acquisisce il cognome dei genitori adottivi, e per questo presuppone requisiti più rigorosi rispetto a quelli previsti per gli affidatari. L’affido mira a far superare al minore una situazione di temporaneo disagio rispetto alla propria famiglia; l’adozione rende definitivo l’ingresso nella nuova famiglia. In entrambi i casi il punto di riferimento della costruzione normativa è l’interesse del minore, che varia e conosce risposte differenti a seconda della situazione di partenza: nell’affido la generosità della famiglia che accoglie è ancora più esaltata; ci si trova di fronte a un aiuto e a un sostegno tesi a garantire al minore, in una fase di particolare difficoltà sua e della famiglia di origine, il diritto a vivere in un ambiente che soddisfi le sue esigenze educative e affettive, nella prospettiva di oltrepassare quel momento particolare, e senza vantare pretese sulla permanenza a tempo indefinito nel nucleo familiare che sta provvedendo a lui. È vero che una recente riforma permette agli affidatari, a determinate condizioni, di diventare genitori adottivi del minore già loro affidato: ma è una deroga circondata da una serie di cautele, che presuppone sempre l’esistenza di una famiglia vero nomine. Nella mediazione proposta al fine di approvare il ddl Cirinnà con un consenso ampio, l’affido cambia natura e obiettivo: diventa una adozione light, rispetto alla quale il decorso del tempo può far giungere a una sistemazione definitiva nella 'famiglia' di destinazione. È una mediazione in linea con l’assetto dell’intero ddl Cirinnà: come in esso si parla di 'unione civile', ma la sostanza è quella del 'matrimonio gay', così si direbbe 'affido' ma la sostanza sarebbe 'adozione'. In situazioni come queste, sarà sufficiente qualche mese e la Consulta o una delle Corti europee rileverà la discriminazione per gli altri casi e dichiarerà ammissibile l’adozione per tutte le coppie dello stesso sesso. Nel frattempo l’istituto dell’affido sarà snaturato senza rimedio. Ciò che accade quando si forza il diritto per finalità diverse da quelle proprie. *vicepresidente del Centro studi Livatino  **presidente di Sì alla Famiglia A. Mantovano
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