mercoledì 31 marzo 2021
Apertura con riserva: valutazione caso per caso e fermo no alla maternità surrogata. Non basta il consenso dei genitori biologici, ma va indagata l'idoneità della coppia adottante
La Corte di Cassazione a Roma

La Corte di Cassazione a Roma - Ansa

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Lo scorso 9 marzo due sentenze "parallele" della Consulta avevano spiegato che dev’essere sempre garantito il diritto a un minore di essere riconosciuto come figlio dalle persone che l’hanno voluto, anche se il piccolo è stato concepito da maternità surrogata o con la fecondazione eterologa nell’ambito di una coppia omogenitoriale. Riprendendo quel doppio pronunciamento, oggi la Cassazione a sezioni unite ha dato il via libera al «riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di una coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante». Via libera in sostanza all’adozione omogenitoriale, ma un fermo no, ancora una volta, alla maternità surrogata. Così è stata convalidata la trascrizione, nell’anagrafe italiana, dell’adozione – avvenuta a New York – di un bambino da parte di una coppia costituita da un italiano e un cittadino americano. Per i giudici della Corte di Cassazione non può essere un «elemento ostativo all’adozione» il fatto che «il nucleo familiare sia omogenitoriale», una volta escluso l’accordo di «maternità surrogata».

Come si ricorderà anche la Consulta, nelle sentenze rese note venti giorni fa, aveva condannato la pratica della maternità surrogata perché «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane» e, a rinforzo della propria opinione, aveva richiamato quanto affermato dal Parlamento europeo il 13 dicembre 2016, che aveva condannato «qualsiasi forma di maternità surrogata a fini commerciali».

Il tema è riemerso anche nella sentenza pubblicata oggi. I giudici hanno spiegato che, se in casi del genere emerge «con obiettività probatoria» che la scelta «di privarsi del figlio minore da parte dei genitori biologici derivi da un intervento di carattere oneroso degli adottandi» o che il «consenso prestato» sia la conseguenza di un «accordo vietato e sanzionato penalmente dal nostro diritto interno» in quanto viola diritti fondamentali della persona, «come l’accordo sulla surrogazione di minore», allora devono essere valutate – al momento della trascrizione dell’atto o da parte dei giudice – non solo tutta la documentazione formale ma anche «le modalità di produzione» dell’adozione. Nel caso preso in esame, ribadisce la Cassazione, l’esame della richiesta è stata condotta proprio con questi criteri.

La vicenda parte dal ricorso presentato da un sindaco di un Comune lombardo, contro la decisione con la quale la Corte di Appello di Milano il 9 giugno 2017 aveva detto "sì" al riconoscimento dell’adozione del piccolo, che oggi ha circa dieci anni – e quindi si pone anche la considerazione della continuità affettiva – da parte dei due padri i quali, successivamente all’adozione ottenuta a New York si erano anche sposati negli Usa. Per la delicatezza della questione, la vicenda è stata affrontata dalle sezioni unite che hanno poi emesso il verdetto n. 9006 depositato questa sera, dopo l’udienza presieduta dal Primo presidente della Cassazione Pietro Curzio, relatrice Maria Acierno.

I giudici rilevano che il provvedimento di adozione estero in questione «non si è fondato solo sul consenso dei genitori biologici ma anche sugli esiti di un’indagine relativa all’idoneità della coppia adottante». Questo significa che «il controllo giurisdizionale non si è limitato al riscontro del consenso dei genitori del minore ma ha avuto carattere complessivo, investendo tutte le parti del giudizio».

Non si è trattato insomma di un’apertura indiscriminata all’adozione omogenitoriale ma di una verifica realizzata sul caso specifico. Una posizione che aveva già bene argomentato il presidente emerito della Corte Costituzionale, Cesare Mirabelli, in un’intervista ad Avvenire, spiegando appunto che la valutazione sarebbe dovuta avvenire caso per caso, in piena libertà di giudizio a proposito di elementi come il «radicamento del rapporto, la continuità affettiva, l’impegno educativo, l’assunzione di responsabilità, senza approcci ideologici».

Anche nella sentenza odiernala Cassazione ha ricordato che, sulla scia dei verdetti comunitari e delle convenzioni internazionali, la Consulta ha più volte «sollecitato il legislatore» ad ampliare «le condizioni di accesso all’adozione legittimante», dato che fin dagli anni 90 ci si confronta «con le richieste di costituzione di status genitoriali adottivi da parte di soggetti diversi dalle coppie coniugate eterosessuali».

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