«Nullità relativa» per il processo Becciu: che cosa succede adesso

Il dibattimento sarà ripetuto in appello. L’ordinanza scaturisce dalla presentazione, da parte del promotore di giustizia Diddi, di una documentazione in parte coperta da “omissis”. I legali del cardinale: «Diritto alla difesa violato»
March 17, 2026
Il cardinale Angelo Becciu
Il cardinale Angelo Becciu /ANSA
Svolta nel processo al cardinale Angelo Becciu. La Corte d’appello vaticana, presieduta da monsignor Alejandro Arellano Cedillo, ha decretato «la nullità relativa» della sentenza di primo grado per la gestione dei fondi della Santa Sede in cui è imputato anche il porporato, insieme ad altre nove persone. E ha ordinato «la rinnovazione del dibattimento», il deposito in cancelleria di tutti gli atti e documenti del procedimento istruttorio.
Tutto da rifare, dunque? Non esattamente. Il processo non ripartirà da capo. La Corte, infatti, nell’ordinanza precisa che «non dichiara la nullità complessiva dell’intero giudizio di primo grado: del dibattimento come della sentenza. Questi, infatti, mantengono i propri effetti». La sentenza, insomma, resta valida. Ma bisognerà ripetere i passaggi del dibattimento (come l’ascolto dei testimoni e la valutazione di prove) davanti alla Corte d’appello.
La decisione è arrivata per il mancato deposito integrale del fascicolo istruttorio da parte del Promotore di giustizia Alessandro Diddi nel processo di primo grado. L’ordinanza parla di «documenti parzialmente coperti da omissis» che sono stati prodotti non nella loro versione completa. Con la conseguente compressione del diritto alla difesa degli imputati.
Tra le parti omesse, anche le chat di Genoveffa Ciferri e Francesca Immacolata Chaouqui sul testimone monsignor Alberto Perlasca, ex direttore dell’Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato. Conversazioni che sono state pubblicate mesi fa da Domani e dalle quali sembra emergere un’intesa tra le due donne e anche altre persone. «Se scoprono che eravamo tutti d’accordo è finita», scrive Chaouqui a Ciferri in un messaggio. «Una frase che, da sola, è più che eloquente», commentò il cardinale, che parlò di «una macchinazione ai miei danni» e di «un’indagine costruita a tavolino su falsità».
Aspetti su cui da sempre hanno fatto leva i legali del cardinale. Che insieme alle difese degli altri imputati avevano impugnato la sentenza del 16 dicembre 2023 (che aveva condannato il porporato a 5 anni e 6 mesi) , sollevando eccezioni di nullità riguardanti l’intero impianto accusatorio: dal decreto di citazione a giudizio dell’Ufficio del Promotore di Giustizia, al mancato deposito integrale del fascicolo istruttorio, fino alle ordinanze emesse dal Tribunale di primo grado. Le loro richieste, dunque, sono state accolte solo in parte.
«Esprimiamo soddisfazione per l’ordinanza della Corte di Appello che ha accolto le nostre eccezioni – hanno detto ieri gli avvocati del cardinale Angelo Becciu, Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo -. Dimostra che sin dal primo momento avevamo ragione a rilevare la violazione del diritto alla difesa e a richiedere il rispetto della legge per celebrare un processo giusto. E sul punto - concludono – l’ordinanza sconfessa pienamente la sentenza del Tribunale». Le difese contestavano anche che non erano stati «pubblicati tempestivamente» i Rescripta di Papa Francesco con i quali erano stati ampliati i poteri dell’Ufficio del Promotore di Giustizia.
Una situazione inedita, dunque, come fa notare la stessa Corte d’appello vaticana nell’ordinanza. Perché «nelle pronunce dei giudici vaticani non si rinvengono precedenti che facciano riferimento al deposito parziale del fascicolo istruttorio o al deposito di documenti parzialmente coperti da omissis». Ma è evidente il mancato rispetto del «principio della piena conoscenza di tutti gli atti raccolti durante la fase istruttoria da parte dell’imputato e del suo difensore». Di qui la decisione di «nullità relativa» perché è stato «viziato un atto fondamentale del giudizio, quale è la citazione» e ora «ha come effetto che la Corte d’appello debba ritenere il giudizio e ordinare la rinnovazione del dibattimento avanti a sé».
E adesso? Al termine dell’ordinanza la Corte, richiamando l’articolo 495 del Codice di procedura penale, ordina all’Ufficio del Promotore di Giustizia di depositare in cancelleria, entro il 30 aprile 2026, tutti gli atti del procedimento istruttorio svolto nella loro versione integrale; concede termine alle parti, fino al 15 giugno 2026, per esaminare atti e documenti nonché per preparare le prove a difesa. E fissa l’udienza del 22 giugno 2026, ore 9, per la comparizione delle parti per fissare il calendario delle prossime udienze. Il processo ricomincerà da qui.

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