Doppia mensilità al clero in pensione

Previdenza e clero
June 30, 2025
  È in pagamento da oggi la rata di luglio delle pensioni Inps. In questa occasione l’Istituto di previdenza liquida anche la cosiddetta quattordicesima mensilità (secondo la legge 127 del 2007 è denominata come “somma aggiuntiva”). Il bonus spetta anche ai sacerdoti (pensionati del Fondo Clero), ai docenti di religione e ai cappellani presso enti pubblici (pensionati di Inps – gestione pubblica) in possesso di alcuni requisiti, diversificati dalla legge per categoria lavorativa e per numero di contributi personali. Non occorre alcuna domanda: il pagamento è effettuato d’ufficio dall’Istituto, ma in via provvisoria, in base ai redditi degli interessati, così come risultano nei suoi archivi. La doppia pensione spetta a coloro che alla data del 31 luglio hanno superato i 64 anni e che possiedono redditi entro alcuni limiti. Nel cedolino mensile - sempre disponibile sul sito dell’Inps e sull’app - viene indicato ai beneficiari l’importo attribuito, con l’avviso che l’aumento è pagato in via provvisoria; in seguito l’Inps verificherà il diritto al bonus sulla base della nuova dichiarazione dei redditi, e quindi con una remota eventualità di dover restituire qualcosa. In questa verifica vengono considerati i redditi da pensione dell’anno 2025 in corso, sommati ai redditi di altra natura dell’anno precedente risalendo se necessario fino al 2021. Invece coloro che compiono l’età dal 1° agosto ed entro il 31 dicembre, come pure i nuovi pensionati del 2025, riceveranno d’ufficio la quattordicesima sulla prossima rata di dicembre, ferme restando le condizioni di reddito. Assodato che i pensionati del Fondo Clero hanno tutti superato i 64 anni (requisito dell’età) e che la pensione è stata liquidata con più di 25 anni di versamenti (requisito dei contributi) spetta una quattordicesima di 655 euro esentasse per i redditi entro 11.766 euro. Il limite di reddito potrà essere condizionato dalla somma delle pensioni Fondo clero e Inps-scuola. Si tratta poi di un limite reddituale che prescinde dalla riduzione di un terzo applicata all’assegno del Fondo clero quando il sacerdote è titolare anche di altra pensione. Chi non riceve la somma aggiuntiva ma ritiene di averne diritto può presentare apposita domanda di ricostituzione della pensione. Sono esclusi tutti i trattamenti di tipo assistenziale (invalidità civile, assegno sociale ecc).  

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