Terrorismo, gli indennizzi
martedì 24 agosto 2004
è di tragica attualità la legge appena varata dal Parlamento (n. 206 del 3 agosto scorso) che prevede sostegni economici, pensioni ed altre provvidenze ai civili e ai militari vittime del terrorismo e delle stragi di matrice terroristica. La legge entrerà in vigore il prossimo giovedì 26 agosto e ne beneficeranno i cittadini italiani e i familiari superstiti, colpiti dal terrorismo in Italia o in qualsiasi altra nazione. Gli eventi risarcibili risalgono sino al 1961 se si sono verificati in Italia e richiamano alla memoria le bombe del Tirolo e gli anni bui del brigatismo di sinistra e di destra che hanno provocato oltre 500 morti e 2 mila feriti. Se accaduti all'estero (come gli attentati in Iraq) sono indennizzabili i fatti terroristici accaduti dal 1° gennaio 2003 in poi. La nuova legge affronta, in maniera organica, ogni aspetto del dramma delle persone lese nel fisico e negli affetti dagli attentati e dalle stragi, offrendo diverse forme di risarcimento: a) ai lavoratori di qualsiasi categoria, nonché alle vedove e agli orfani, si applicano i benefici della legge 336/70 a favore degli ex combattenti (tre scatti sullo stipendio ai fini della pensione e della buonuscita oppure la qualifica superiore; una maggiorazione dell'assegno per i già pensionati), qualunque sia il grado di invalidità subita. b) alle vittime con invalidità inferiore all'80% è riconosciuto un aumento di 10 anni di contributi utili per la pensione e per il trattamento di fine rapporto. c) gli invalidi oltre l'80% sono equiparati ai «grandi invalidi di guerra», con diritto immediato alla pensione diretta e maggiorata. d) l'elargizione alle vittime con invalidità permanente, riconosciuta in base alla legge 302 del 1990, viene rivalutata fino ad un massimo di 200.000 euro. e) un assegno vitalizio di 1.033 euro (ne beneficiano, tra i superstiti, anche i figli maggiorenni) per gli invalidi superiori al 25%, in aggiunta all'elargizione precedente. In caso di morte, sono liquidate ai familiari superstiti due annualità dell'assegno. f) ai pensionati e loro superstiti, di qualsiasi categoria e gestione, è riconosciuta la "clausola oro", che comporta l'adeguamento costante della pensione alle retribuzioni dei lavoratori in servizio con pari anzianità. g) le diverse forme di indennizzo sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta, compresi i ticket sanitari e farmaceutici. L'applicazione delle nuove provvidenze (riconoscimento delle invalidità, liquidazioni economiche ecc.) è stata assegnata alle prefetture, che dovranno concludere il risarcimento entro il termine di quattro mesi. Le nuove disposizioni non si applicano ai colpiti dalla criminalità organizzata, in quanto regolati da altre norme di favore. Anche la Ue è impegnata negli aiuti alle vittime di atti terroristici, con sovvenzioni a diverse iniziative proposte da enti ed organizzazioni nazionali, attualmente al vaglio della Commissione.
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