Sviluppo sostenibile anche sulla Carta
domenica 6 giugno 2021
La sentenza sull'Ilva ha energicamente richiamato – come se ce ne fosse ancora bisogno – la centralità e l'urgenza della questione ambientale. Ma ha anche confermato come nel nostro ordinamento siano già presenti strumenti normativi che consentono di intervenire su una materia decisiva per la vita delle persone e delle famiglie. La loro radice è nel riferimento alla tutela del "paesaggio" contenuto nell'art. 9 della Costituzione - quindi nel novero dei primi dodici articoli con i "principi fondamentali" - e in quello alla tutela della salute, definita a sua volta «fondamentale diritto» nell'art. 32. Tuttavia manca un'esplicita menzione della tutela dell'ambiente in tutte le sue implicazioni. Del resto, la percezione che del problema potevano avere i costituenti, così come l'apparato linguistico e concettuale per esprimerlo, erano inevitabilmente diversi da quelli attuali. Dell'inserimento della tutela ambientale nella Costituzione si parla almeno dai tempi della cosiddetta Commissione Bozzi, quindi dalla prima metà degli anni Ottanta. Finora non si è approdati a nulla, ma proprio nelle scorse settimane si è avviato un tentativo che merita di essere seguito con attenzione. La Commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato con voto unanime, in sede referente, la legge di revisione costituzionale intitolata "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente". È solo il primissimo gradino di un iter che prevede una doppia delibera a distanza di tre mesi da parte di entrambe le assemblee parlamentari, ma la convergenza di tutti i gruppi rende in teoria plausibile un esito positivo, sempre che la legislatura arrivi alla sua scadenza naturale.
L'art. 41 è quello in cui la Carta sancisce che «l'iniziativa economica privata è libera» e al secondo comma precisa che essa «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». Il testo della riforma aggiunge: «alla salute, all'ambiente». Il terzo comma afferma che «la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali». La riforma aggiunge: «e ambientali». Lo snodo principale, però, è nell'intervento sull'art. 9. Al testo costituzionale vigente viene aggiunto un nuovo comma in cui si dice che la Repubblica «tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Colpisce l'assenza di un principio-chiave, quello dello "sviluppo sostenibile", che pure è il cardine dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite – sottoscritta anche dal nostro Paese – e viene solennemente citato nei trattati dell'Unione Europea. Non a caso sia l'attuale premier sia il suo predecessore ne hanno caldeggiato l'inserimento nella Costituzione, anche sulla scorta di una pluriennale mobilitazione della società civile. Sarebbe davvero singolare se nel momento in cui si mette mano addirittura alla modifica di uno dei "principi fondamentali" della Carta – si tratta della prima volta nella storia della Repubblica – la formulazione non fosse univoca e completa, nonché sintonica con gli impegni internazionali dell'Italia. Meno male che c'è chi già pone il problema: un chiarimento nel corso del dibattito in Aula appare quantomai utile e finanche doveroso.
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