Su «Quota 100» la circolare Inps non chiarisce
giovedì 29 agosto 2019
VittorioSpinelli
Una nuova circolare dell'Inps per l'applicazione di Quota 100 (n. 117 del 9 agosto scorso) riporta diversi chiarimenti sulla incompatibilità della nuova pensione col possesso di redditi da lavoro. Per i ministri di culto si tratta di chiarimenti che non chiariscono e che ingarbugliano maggiormente una situazione normativa mal impostata sin dal suo inizio. Occorre ripercorrere brevemente la vicenda: dopo il varo, lo scorso gennaio, del decreto che ha istituito la "Pensione Quota 100", l'Inps ha emanato 2 messaggi e 4 circolari applicative. Pur sollecitato da organi di informazione, in nessuna di queste comunicazioni l'Istituto di previdenza si è espresso sull'evidente diritto del clero che sia in possesso, come altri, dei requisiti di 62 anni di età e 38 di contributi. Difficile che un silenzio tanto prolungato possa essere imputato ad una distrazione degli uffici. Nel frattempo le domande dei sacerdoti, anche tramite patronati, vengono tutte respinte e si stanno tramutando in analoghi ricorsi. La reticenza dell'Istituto appare ora interrotta dalla nuova circolare 117, nella quale compare un riferimento al sostentamento dei sacerdoti, che viene considerato come compenso compatibile con il pagamento di una pensione Quota 100. La remunerazione sacerdotale (come hanno stabilito diverse sentenze della Cassazione) non costituisce infatti reddito da lavoro. Un criterio che l'Inps – cui certamente non manca una propria ed ampia conoscenza del diritto – ricava pudicamente da una vecchia nota informativa rilasciata dall'ex Inpdap nell'anno 2003. Ancora una volta, l'Istituto di previdenza inciampa sul Fondo Clero e, come il mitico Giano bifronte, apre a due diverse interpretazioni il senso del sostentamento riportato nella circolare:
1) se la remunerazione è compatibile con le pensioni Quota 100 (e non è indicata alcuna esclusione per il Fondo Clero), se ne deduce che si accompagna anche alle pensioni anticipate liquidabili nel Fondo. Dunque perché non indicarlo con chiarezza all'insegna della dovuta trasparenza verso gli assicurati?
2) se invece il compenso sacerdotale è compatibile solo con pensioni diverse dal Fondo Clero (ad es. ministri di culto laicizzati, docenti di religione, cappellani presso strutture pubbliche e private ecc.), si introduce una nuova ed inaccettabile disparità di trattamento con gli assicurati del Fondo.
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