Più difficili gli assegni destinati ai sacerdoti
giovedì 25 marzo 2021
Dal 2019 è salita a 69 anni interi l'età per la pensione di vecchiaia dei sacerdoti. Si tratta dell'aumento per la maggiore "speranza di vita" che l'Inps ha imposto al Fondo Clero sulla scorta di un'ambigua applicazione della legge. In realtà il vero requisito anagrafico per il Fondo, età minima di 68 anni, è da lungo tempo superiore a quello attualmente richiesto per i pensionamenti nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle altre gestioni speciali. Un eccesso di interpretazione quindi oltre che, con tutta evidenza, contrario alla logica. Tuttavia si prevede che anche l'età di 69 anni non sarà sufficiente per l'assegno di vecchiaia. L'Istituto di previdenza ha modificato nei giorni scorsi le procedure di liquidazione per tutte le pensioni in trattazione dal 1° gennaio 2021, per tener conto delle proiezioni nel medio-lungo periodo sulla "speranza di vita" recentemente diffuse dalla Ragioneria Generale dello Stato. Secondo le previsioni, a partire dal 2023 sarà richiesta nel Fondo l'età di 69 anni e 3 mesi (fermo restando il minimo di 20 anni di contributi), dal 2025 l'età salirà a 69 e 6 mesi, dal 2027 a 69 e 8 mesi e così via. I dati della Ragioneria non riflettono la mortalità della popolazione inflitta dal Covid e che per equità richiederebbe invece una riduzione dell'età pensionabile. In ogni caso, la scaletta degli aumenti incide direttamente sulla disposizione del Fondo (detta "differimento") che prevede un aumento di pensione quando la relativa domanda è presentata dopo un anno dalla maturazione di requisiti. Difficile quindi che con una età già tanto elevata, il sacerdote rinvii a 70 anni ed oltre la domanda di pensione. Un effetto certamente non voluto dal legislatore della "speranza". Inoltre, l'incongruenza del pensiero dell'Inps coinvolge anche cittadini che sono oggi estranei al Fondo Clero e che vengono lesi nei loro diritti. Si tratta dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti che intendono utilizzare la totalizzazione o il cumulo gratuito di contributi sparsi in varie gestioni per maturare un unico assegno pensionistico. Se l'unificazione dei versamenti interessa contributi del Fondo Clero devono rispettare la singola età in vigore nelle gestioni interessate e quindi subiscono anch'essi ingiustamente gli aumenti di speranza imposti al Fondo.
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