Per l'Afam note «stonate» in arrivo
martedì 1 novembre 2011
Giungono oggi al traguardo della pensione i docenti, gli amministrativi e i tecnici occupati nell'Afam, il settore dell'alta formazione artistica e musicale che comprende le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di danza e di arte drammatica, i Conservatori di musica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche. I pensionati dell'Afam raggiungono il vitalizio, ogni anno, il primo novembre, decorrenza unica e vincolante per il settore.
Tuttavia, l'ultima riforma pensionistica (legge 148/2011) ha per la prima volta modificato i tempi di pensionamento, estendendo anche all'Afam e alla scuola il criterio della decorrenza della pensione rinviata a 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti. La novità produce l'effetto di allungare i prossimi pensionamenti Afam dal primo novembre 2012 al primo novembre 2013, con un tempo di attesa che può durare fino a 22 mesi, ma col diritto degli interessati di restare in servizio fino alla nuova decorrenza, il tempo necessario anche oltre la massima anzianità di servizio.
Finanziaria 2012. Per gli occupati nell'Afam che restano in servizio, giovani e anziani, non promette nulla di buono la prossima legge di stabilità (la finanziaria per il 2012) approdata al Senato lo scorso 18 ottobre (atto S/2968). Il testo del disegno di legge riporta diverse disposizioni che penalizzano pesantemente il settore, cancellando clausole contrattuali vigenti. Immediate le proteste dell'intero mondo sindacale.
La finanziaria prevede che per il personale degli enti, delle accademie e delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, il periodo dal primo gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 non sia utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, come previsti dalle disposizioni contrattuali in corso. Un blocco che, in seguito, si rifletterà sui calcoli delle pensioni. Viene inoltre rivisto il complesso dei permessi riconosciuti ai docenti di ruolo dell'Afam. Scendono a 10 giorni, per anno accademico, i permessi per attività di studio, di ricerca e di produzione artistica, compatibilmente con le attività programmate dalle istituzioni e «senza riduzione dell'impegno orario di servizio definito dal contratto nazionale di lavoro» (leggere: recupero integrale delle assenze). Inoltre, i permessi già autorizzati per il 2011-2012 oltre il limite dei 10 giorni sono revocati. Infine, i giorni di permesso non utilizzati entro l'anno accademico 2010-2011 non sono più cumulabili e possono essere fruiti fino al loro esaurimento nel limite di trenta giorni l'anno. La legge precisa che le assenze del docente di ruolo non possono essere coperte da personale con contratto a tempo determinato.
L'economia di spesa che si ricava da questa stretta finanziaria verrà utilizzata per costituire il nuovo «Fondo per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» presso il ministero dell'Istruzione.
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