Invalidità, spetta solo al giudice accertare l'attività usurante
martedì 9 febbraio 2016
Il diritto del lavoratore ad ottenere una pensione di invalidità trova una favorevole sponda in un innovativo criterio espresso dalla magistratura. Si tratta della sentenza della Corte di Cassazione 1186 del 22 gennaio scorso, in merito alla attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità sulla base di contributi da lavoro dipendente o autonomo (legge 222/1984). L'assegno ha una durata di tre anni, è soggetto a revisioni periodiche - nel presupposto che lo stato di salute possa migliorare - ed è compatibile con una pur ridotta attività lavorativa. Il giudizio sanitario dell'Inps sullo stato di invalidità richiede infatti che il lavoratore abbia tale capacità ridotta, in modo permanente, a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini generali.Usura. Riguardo a tali requisiti - spiega ora la Corte - affinché un'occupazione sia "confacente" si deve presupporre che richieda una espressione di energie lavorative proporzionata alla ridotta capacità di lavoro e, quindi, che la stessa attività non assuma il carattere di lavoro "usurante o dequalificante o non remunerativo". Il lavoro usurante accelera ed accentua il logoramento dell'organismo ed è sproporzionato rispetto alla residua efficienza di cui ancora dispone l'invalido, tanto da far evolvere l'infermità in senso peggiorativo.Nelle cause per invalidità lavorativa entra sempre in gioco la figura del consulente tecnico d'ufficio che, sulla base di analisi ed accertamenti, deve esprimere al giudice il suo parere sul caso in esame.E qui la Cassazione fa una netta distinzione sulla natura di tali accertamenti. Il parere del consulente non ha valenza qualora indichi che sulla ridotta attività lavorativa dell'invalido è determinante il carattere dell'usura fisica/psichica. La valutazione dell'usura spetta solo al giudice, poiché si tratta di un criterio di carattere giuridico che, come tale, può competere solamente al giudice, mentre il campo del consulente è confinato da valutazioni strettamente tecnico/scientifiche.Inps. Le considerazioni esposte dalla Cassazione hanno il pregio di definire più chiaramente il requisito richiesto dalla legge. Una vera messa a punto della norma, che potrebbe avere applicazione anche nei giudizi in corso in materia di invalidità pensionabile. In ogni caso è una interpretazione che non può essere ignorata dall'Inps e che merita di essere oggetto di disposizioni non pubblicizzate ai soli uffici periferici. I lavoratori già dichiarati "non invalidi" ma interessati da una attività usurante, secondo le espressioni della Cassazione, hanno titolo a riformulare ex novo una domanda di assegno ordinario.
© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI