E' "PARITA'" TRA ITALIA E SLOVENIA
martedì 27 agosto 2002
 Una vera "amichevole" tra Italia e Slovenia si è giocata sulla Gazzetta ufficiale del 20 agosto scorso con la pubblicazione dell'Accordo intervenuto tra i due paesi in materia di pensioni e di sicurezza sociale. La convenzione sigilla, nei confronti dello stato sloveno, il travagliato periodo che ha fatto seguito allo scioglimento della ex Jugoslavia. I vecchi accordi pensionistici con Belgrado, che risalivano al 1957, erano stati infatti tenuti provvisoriamente in vigore, pur dopo la scomparsa della Federazione balcanica, per la necessaria tutela dei lavoratori interessati. Una distinta convenzione previdenziale con la Slovenia era stata già formalizzata nel 1999 ma la sua effettiva applicazione è solo di questi giorni a causa delle complesse procedure internazionali. Oggetto della convenzione è una vasta gamma di prestazioni, dalle pensioni agli assegni familiari, dall'indennità per disoccupazione o per malattia a quella per maternità. Destinatari sono i lavoratori assicurati presso l'Inps (assicurazione generale, fondo volo, ex fondi elettrici, telefonici, trasporti ecc.), i dirigenti di azienda, i giornalisti, i lavoratori dello spettacolo. Per le relative prestazioni è garantito anche l'intervento delle strutture sanitarie (Asl, università, ospedali religiosi classificati ecc.) e dell'Inail. I dipendenti pubblici (gestioni Inpdap) sono invece esclusi dalla convenzione, essendo la categoria considerata soggetto di diritti solo nell'ambito dell'Ue. Cumulo dei contributi. La "totalizzazione" dei contributi versati in Italia e in Slovenia consente agli interessati di maturare una delle pensioni previste nei due Paesi. La totalizzazione si effettua con i seguenti criteri:a) i periodi di assicurazione registrati dall'Italia e dalla Slovenia si sommano in ogni caso, anche se hanno dato diritto ad una pensione in base alla legislazione nazionale.b) in caso di sovrapposizione di periodi, si considera solo quello di competenza dello Stato che liquida la prestazione.c) i periodi più antichi, facilmente soggetti ad inesattezze, si considerano sempre come non sovrapposti ad altri contributi. Prestazioni sanitarie. Il lavoratore può beneficiare, in ciascuno dei due Paesi, delle prestazioni sanitarie a tutela della sua salute, particolarmente di quelle urgenti (ricoveri ospedalieri, trasferimenti per cure ecc.), di quelle specialistiche (esami di laboratorio, diagnostica strumentale) e della fornitura di protesi ed altri presidi. Identica tutela sanitaria è garantita ai familiari del lavoratore anche se risiedono nell'altro Stato.Obbligo del lavoratore. Per qualsiasi prestazione, incombe sul lavoratore l'obbligo di presentare un attestato sui contributi versati nell'altro Stato. In mancanza, sarà l'ente previdenziale interessato ad acquisire le stesse notizie presso l'istituzione collegata.
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