Disabili, nessun limite ai permessi
martedì 13 novembre 2012
Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, costretto ad assentarsi dal lavoro per assistere un suo familiare lavoratore e con grave disabilità, spettano i permessi previsti dall'art. 33 della legge 104/1992. Lo stesso diritto è riconosciuto allo stesso familiare disabile con grave handicap che può usufruire dei permessi lavorativi per se stesso.Su questa materia, il 5 novembre scorso il Dipartimento della Funzione pubblica ha espresso un circostanziato parere (n. 44274 /2012), che risolve le perplessità di alcune pubbliche amministrazioni sulla concessione dei permessi nel rispetto della legge. Il provvedimento ministeriale risponde al dubbio se i giorni di permesso dei due soggetti interessati (il lavoratore che assiste il familiare disabile e il disabile lavoratore) possano essere fruiti nelle stesse giornate. Nelle norme in vigore, non si riscontra alcuna espressa preclusione per il lavoratore assistente di assentarsi dal lavoro anche quando il familiare assistito chiede i permessi per se stesso. E la legge 104 non offre alcuna indicazione su come conciliare i due diritti.La situazione ordinaria - richiama il Dipartimento - è che le giornate fruite come permesso possono coincidere. A sollecitare l'intervento ministeriale, e confermare la regolarità dei permessi, il caso del lavoratore assistente che abbia la necessità di assentarsi per conto del disabile, il quale si rechi però regolarmente al lavoro non essendo necessaria la sua presenza. Una eventuale limitazione alle agevolazioni previste dalla legge - così conclude il parere n. 44274 - difficilmente potrebbe trovare una idonea giustificazione.Permessi studio. Un'altra tipologia di permessi coinvolge in questi giorni i dipendenti pubblici e in particolare il personale della scuola, docente, educativo e a.t.a. Sono i permessi retribuiti di 150 ore per motivi di studio da usufruire nell'anno 2013, dal primo gennaio al 31 dicembre. Per la scuola si tratta di una durata temporale diversa dalla consueta durata dell'anno scolastico. Le richieste devono essere presentate entro il termine perentorio del 15 novembre.Laurea on line. I permessi di studio sono utilizzabili per la partecipazione a corsi, anche universitari e post universitari, che si svolgono durante l'orario di lavoro. I titoli conseguiti durante il servizio non sono utili alla pensione. Solo dallo scorso anno è ammessa ufficialmente anche l'iscrizione del dipendente ad una università telematica. In questo caso è richiesta agli interessati di documentare la iscrizione on line al corso accademico ed i relativi esami sostenuti. In particolare deve essere certificato che il collegamento con l'università telematica è avvenuto durante l'orario di lavoro.Tutte le notizie relative alle università telematiche presenti in Italia, istituite e riconosciute dal Ministero dell'istruzione, sono consultabili su Unitelematiche.it, il portale delle università italiane on line.
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