Contributi, l'esonero incrocia aiuti antivirus
giovedì 7 maggio 2020
Stentano a decollare le misure straordinarie antivirus per il sostegno alle aziende di diversi settori produttivi e del terziario. Forte è il timore che il trascorrere dei giorni senza concreti effetti porti a un generale declino dell'economia con gravi ripercussioni. Nel quadro complessivo di molte incertezze, spicca un esonero contributivo risalente alla legge di bilancio 2018 e confermata nel 2019, lontana quindi da ogni riferimento ai problemi dell'epidemia. Tuttavia l'incrocio fortuito di questa agevolazione con i sostegni economici antivirus offre un'ulteriore opportunità per i datori di lavoro privati.

Per agevolare l'assunzione a tempo indeterminato di giovani di età non superiore a 35 anni la legge offre l'esonero del 50% dei contributi Inps sulla retribuzione del nuovo assunto, per un periodo di 36 mesi e per un massimo di 3.000 euro l'anno (frazionata a 250 euro per un mese e a 8,06 euro per una giornata). E' sempre dovuta e per intero la contribuzione all'Inail e al Fondo per il Tfr. A partire dal 2021 il limite anagrafico scenderà a 30 anni.
Enti religiosi.Tra i datori di lavoro beneficiari dell'esonero, l'Inps (circ. 57/2020) indica espressamente diverse strutture di ispirazione religiosa, gli enti ecclesiastici, gli enti morali, le ex Ipab trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato (prive dei requisiti per la trasformazione in Asp) iscritte nel Registro delle persone giuridiche.
Sono inoltre interessati le associazioni di volontariato, gli enti culturali e gli enti di vita comunitaria come i seminari e i collegi. Le istituzioni di vita collettiva, come altri datori di lavoro, possono assumere operai, impiegati e quadri, ma è esclusa l'assunzione di dirigenti e di lavoratori domestici. Infatti i rapporti di lavoro delle colf già usufruiscono di una contribuzione Inps più favorevole e ridotta rispetto a quella ordinaria ed inoltre non è inserita nelle denunce mensili UniEmens obbligatorie per i datori del lavoro dipendente. In generale, gli incentivi all'occupazione non spettano se l'assunzione deriva da un obbligo precedente stabilito dalle leggi o dai contratti collettivi. Non sono ammessi all'agevolazione gli enti che hanno natura pubblica, come le istituzioni educative, le università non statali qualificate come enti pubblici, le strutture ospedaliere ecc.
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