Contributi, l'esonero incrocia aiuti antivirus
Stentano a decollare le misure straordinarie antivirus per il sostegno alle aziende di diversi settori produttivi e del terziario. Forte è il timore che il trascorrere dei giorni senza concreti effetti porti a un generale declino dell'economia con gravi ripercussioni. Nel quadro complessivo di molte incertezze, spicca un esonero contributivo risalente alla legge di bilancio 2018 e confermata nel 2019, lontana quindi da ogni riferimento ai problemi dell'epidemia. Tuttavia l'incrocio fortuito di questa agevolazione con i sostegni economici antivirus offre un'ulteriore opportunità per i datori di lavoro privati.
Per agevolare l'assunzione a tempo indeterminato di giovani di età non superiore a 35 anni la legge offre l'esonero del 50% dei contributi Inps sulla retribuzione del nuovo assunto, per un periodo di 36 mesi e per un massimo di 3.000 euro l'anno (frazionata a 250 euro per un mese e a 8,06 euro per una giornata). E' sempre dovuta e per intero la contribuzione all'Inail e al Fondo per il Tfr. A partire dal 2021 il limite anagrafico scenderà a 30 anni.
Enti religiosi.Tra i datori di lavoro beneficiari dell'esonero, l'Inps (circ. 57/2020) indica espressamente diverse strutture di ispirazione religiosa, gli enti ecclesiastici, gli enti morali, le ex Ipab trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato (prive dei requisiti per la trasformazione in Asp) iscritte nel Registro delle persone giuridiche.
Sono inoltre interessati le associazioni di volontariato, gli enti culturali e gli enti di vita comunitaria come i seminari e i collegi. Le istituzioni di vita collettiva, come altri datori di lavoro, possono assumere operai, impiegati e quadri, ma è esclusa l'assunzione di dirigenti e di lavoratori domestici. Infatti i rapporti di lavoro delle colf già usufruiscono di una contribuzione Inps più favorevole e ridotta rispetto a quella ordinaria ed inoltre non è inserita nelle denunce mensili UniEmens obbligatorie per i datori del lavoro dipendente. In generale, gli incentivi all'occupazione non spettano se l'assunzione deriva da un obbligo precedente stabilito dalle leggi o dai contratti collettivi. Non sono ammessi all'agevolazione gli enti che hanno natura pubblica, come le istituzioni educative, le università non statali qualificate come enti pubblici, le strutture ospedaliere ecc.
Per agevolare l'assunzione a tempo indeterminato di giovani di età non superiore a 35 anni la legge offre l'esonero del 50% dei contributi Inps sulla retribuzione del nuovo assunto, per un periodo di 36 mesi e per un massimo di 3.000 euro l'anno (frazionata a 250 euro per un mese e a 8,06 euro per una giornata). E' sempre dovuta e per intero la contribuzione all'Inail e al Fondo per il Tfr. A partire dal 2021 il limite anagrafico scenderà a 30 anni.
Enti religiosi.Tra i datori di lavoro beneficiari dell'esonero, l'Inps (circ. 57/2020) indica espressamente diverse strutture di ispirazione religiosa, gli enti ecclesiastici, gli enti morali, le ex Ipab trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato (prive dei requisiti per la trasformazione in Asp) iscritte nel Registro delle persone giuridiche.
Sono inoltre interessati le associazioni di volontariato, gli enti culturali e gli enti di vita comunitaria come i seminari e i collegi. Le istituzioni di vita collettiva, come altri datori di lavoro, possono assumere operai, impiegati e quadri, ma è esclusa l'assunzione di dirigenti e di lavoratori domestici. Infatti i rapporti di lavoro delle colf già usufruiscono di una contribuzione Inps più favorevole e ridotta rispetto a quella ordinaria ed inoltre non è inserita nelle denunce mensili UniEmens obbligatorie per i datori del lavoro dipendente. In generale, gli incentivi all'occupazione non spettano se l'assunzione deriva da un obbligo precedente stabilito dalle leggi o dai contratti collettivi. Non sono ammessi all'agevolazione gli enti che hanno natura pubblica, come le istituzioni educative, le università non statali qualificate come enti pubblici, le strutture ospedaliere ecc.
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