Contributi di favore per lavoratori a rischio
martedì 6 febbraio 2024
Sembra giunta al termine una lunga e complessa vicenda in materia di pensioni per una particolare categoria di dipendenti dello Stato. Prende le mosse dal decreto del presidente della Repubblica 1092 del 1973, sulla quiescenza nel settore pubblico, che prevede (all’articolo 25) uno speciale computo dei periodi di servizio per chi opera in condizioni gravose (in navigazione, in volo, ai confini, all’estero ecc.) oppure come «addetto a lavori insalubri o ai polverifici». Indicazione generica entro la quale vengono inquadrate attività diverse in presenza di sostanze tossiche. Condizioni tipiche per i grafici e i restauratori. In sostanza, a titolo di risarcimento dei rischi connessi ai lavori insalubri, gli interessati hanno diritto all’aumento di un quarto del computo dei periodi di servizio, e quindi ad una pari maggiorazione nel conto assicurativo per la pensione. In questo calcolo non si computano i periodi di interruzione del servizio. Interviene ora l’Inps (con il messaggio 361 del 25 gennaio 2024) per rispondere ai dubbi nel riconoscimento dell’agevolazione e per indirizzare gli uffici periferici a un comportamento uniforme nell’applicazione del bonus. In particolare, qualora non siano già presenti nelle domande degli interessati, le attestazioni idonee al maggiore computo del servizio (decreto di attribuzione) devono essere richieste al datore di lavoro con la precisazione della qualifica rivestita dall’interessato, di operaio oppure di una ex qualifica di operaio corrispondente nell’attuale sistema di inquadramento del personale statale. Diverse sentenze della magistratura hanno condiviso l’orientamento dell’Istituto di previdenza, ritenendo che l’agevolazione abbia natura speciale e quindi non sia estensibile ad altre posizioni lavorative diverse da quella strettamente di operaio. In questo senso alcune Amministrazioni dello Stato avevano anche revocato con effetti retroattivi la maggiorazione riconosciuta. Agli interessati sono pertanto richieste queste condizioni: a) una situazione soggettiva, che in concreto si riferisce all’attività di un’ex qualifica di operaio, b) una situazione oggettiva, qualora l’attività sia riconducibile ai lavori insalubri (con piombo, acidi, esplosivi ecc.) indicati dal decreto ministeriale 1100 del 1919. Solo a queste condizioni potranno essere accolte le relative richieste. Gli stessi periodi sono poi riscattabili per la buonuscita. © riproduzione riservata
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