Amianto, premono i danneggiati
martedì 26 settembre 2006
Da alcuni anni l'Unione Europea ha deliberato una più estesa "protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro". Così si intitola una direttiva comunitaria del 2003, accolta solo ora dall'Italia con un aggiornamento al grande decreto 626 per la sicurezza sul lavoro. Le nuove disposizioni si applicano, a partire da oggi, a favore dei lavoratori che, ormai cessata ogni produzione di manufatti con amianto (eternit ecc.), sono occupati nelle attività di rimozione, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti e nella bonifica delle aree interessate. Pesano, in particolare, sulle imprese autorizzate norme più stringenti sulla valutazione del rischio amianto (non più di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria) e sulle misure di prevenzione e di sorveglianza sanitaria degli addetti. Già pensionati. La pigrizia italiana nel recepire le direttive europee ha lasciato diversi feriti sul campo. La Comunità europea era intervenuta una prima volta, nel 1983, a tutela dei lavoratori esposti all'amianto, ma solo nel 1992 e 1993 erano comparse le prime leggi italiane di adeguamento all'indirizzo europeo, stabilendo una consistente maggiorazione sulla pensione, reversibile ai familiari superstiti. Ancora oggi sono alte le proteste di molti lavoratori esclusi dal beneficio perché, alla data di entrata in vigore delle prime disposizioni, il 28 aprile 1992, erano già titolari di una generica pensione di invalidità, liquidata proprio a causa di una malattia contratta per aver lavorato in luoghi inquinati da amianto.
Si lamentano inoltre i lavoratori che solo a distanza di tempo hanno riscontrato gli effetti negativi dell'esposizione, anche se non continuata per almeno dieci anni, come richiede la legge. Il periodo di latenza delle malattie correlate, come documentano gli studi scientifici, può durare fino a 15-20 anni. Una proposta di legge (23/S) in esame al Senato si prefigge di correggere le norme in atto e di estendere i benefici a tutti gli interessati senza distinzioni. La proposta prevede anche l'istituzione presso l'Inail di un Fondo per le vittime ed il ripristino dei benefici originari, oggi ridotti a causa degli oneri finanziari sulle casse dell'Inps, con una riapertura dei termini per le richieste. Attualmente sono in vigore i seguenti benefici: a) per gli esposti all'amianto alla data del 2 ottobre 2003 (data recentemente confermata dal Ministero del lavoro) e non soggetti all'Inail, spetta un aumento dei contributi pensionistici dell'1,25%, utile però solo per incrementare l'importo della pensione, e non per anticipare il diritto al trattamento. b) per coloro che al 2 ottobre 2003 avevano già maturato i requisiti previsti da norme anteriori (legge 292/1992), l'aumento è dell'1,50%, utile sia per l'importo sia per l'anzianità assicurativa che apre il diritto alla pensione di vecchiaia, di anzianità o di invalidità.
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