Agricoltura e servizi, debuttano le "assunzioni congiunte"
martedì 9 settembre 2014
Vendemmia di qualità incerta quest'anno a causa delle bizze del clima dei mesi estivi. Oltre al fattore meteorologico, il settore agricolo registra però un'altra importante novità. Entra in vigore da domani (con decreto del ministero del Lavoro del 27 marzo scorso) un nuovo tipo di contratto di lavoro che presenta interessanti vantaggi sia per l'occupazione sia per le esigenze funzionali delle imprese del settore, al momento in forte crescita. I datori di lavoro e le imprese agricole, anche in forma di cooperativa, possono avviare le cosiddette "assunzioni congiunte". Con questa nuova modalità, più datori di lavoro possono assumere tutti insieme uno o più lavoratori che effettueranno i lavori secondo le esigenze di ciascuna impresa, tuttavia senza particolari vincoli sugli orari e sulle giornate da impegnare presso le singole aziende. L'assunzione congiunta favorisce in modo particolare i datori di lavoro e le aziende legate da un vincolo di parentela o di affinità, talvolta confinanti tra loro o molto vicine alle località di lavoro. Queste condizioni di comune e reciproco interesse consentono di offrire una occupazione con prestazioni graduabili e flessibili, e in genere prive di conflitti di interesse fra i proponenti. Analoghe condizioni si possono riscontrare fra più imprese agricole riconducibili ad uno stesso proprietario. Il decreto ministeriale prevede l'assunzione congiunta anche all'interno di un gruppo o di una filiera commerciale a condizione che sia composta per almeno il 50% da imprese agricole. Oltre ai classici lavoratori dei campi l'assunzione congiunta si adatta anche a figure complementari, come gli specialisti di marketing, gli esperti della comunicazione o delle nuove tecnologie. Il lavoratore "congiunto" ha la garanzia di avere un posto di lavoro con le stesse tutele di legge per un "lavoratore monoazienda". Le procedure contrattuali (comunicazione di assunzione, cessazione ecc.) devono essere effettuate da un'azienda capogruppo o dall'unico proprietario, ma ciascun datore di lavoro risponde in solido di tutte le relative obbligazioni (retribuzioni, contributi Inps ecc.). La nuova tipologia differisce dal contratto part time, che prevede l'occupazione periodica per giornate o per ore settimanali. Non si può escludere però che anche il part time possa rientrare nella formula dell'assunzione congiunta, ma con la frammentazione degli orari lavorativi non ne risulta una particolare convenienza. Altrettanto diverso è anche il contratto di lavoro ripartito (job sharing), con il quale un datore di lavoro assume con un unico contratto due o più lavoratori, i quali scelgono come dividersi l'unica prestazione lavorativa.
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