Il nodo dei tre mandati e il caso della Sardegna
La data è stata fissata: il prossimo 9 aprile la Corte costituzionale si pronuncerà sul ricorso del governo contro la legge della Regione Campania che consentirebbe al presidente in carica, Vincenzo De Luca, di concorrere per un terzo mandato nelle elezioni previste in autunno. Ma la questione riguarda tutti i “governatori” che hanno già fatto il bis e l’attenzione delle cronache politiche si concentra almeno su un altro personaggio di grande popolarità, il veneto Luca Zaia, nella cui Regione si voterà sempre in autunno. Dal punto di vista politico il nodo è che sia De Luca sia Zaia non sono in sintonia (è un eufemismo…) con i leader dei rispettivi partiti, Elly Schlein e Matteo Salvini. Giorgia Meloni, dal canto suo, spinge per un ricambio il più largo possibile in quanto l’attuale distribuzione delle cariche non tiene conto del ruolo preponderante acquisito da FdI nella sua coalizione. Preoccupazione per certi versi analoga a quella della segretaria del Pd che punta a far correre uomini di sua fiducia al posto di quelli indicati dalle passate gestioni del partito. Dal punto di vista giuridico la questione è annosa e investe sia i rapporti tra la legislazione statale e quella regionale, sia il profilo assai delicato del limite di durata delle cariche monocratiche in caso di elezione diretta. Apparentemente il quadro è semplice: si tratta di legislazione concorrente come da art.117 della Costituzione e quindi «spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato». Lo Stato ha definito tali principi con la legge 165 del 2004 stabilendo tra l’altro la «non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del presidente della giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto». La norma quindi è netta, ma secondo le Regioni la sua applicazione scatta solo dopo il suo recepimento nella legislazione regionale. Così, prendendo tempo su questa operazione, dal 2004 a oggi il limite dei tre mandati è stato più volte eluso. La legge della Campania approvata lo scorso dicembre (vent’anni dopo la legge statale) rilancia questa interpretazione, affermando che «il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge». La Consulta dovrebbe risolvere una volta per tutte questo conflitto, ma sarà interessante vedere quali argomentazioni metterà in campo sulla questione più generale del limite dei mandati. C’è un precedente che riguarda una legge della Regione Sardegna sull’elezione dei sindaci. Nel dichiarare l’illegittimità delle norme contestate, la Corte ha espresso un orientamento che sembra andare ben oltre il caso specifico. La sentenza è la n.60 del 2023 e vi si afferma che «la previsione del numero massimo dei mandati consecutivi – in stretta connessione diretta con l’organo di vertice dell’ente locale, a cui fa da ponderato contraltare – riflette una scelta normativa idonea a inverare e garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali: l’effettiva par condicio tra i candidati nelle elezioni successive, la libertà di voto dei cittadini e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali». © riproduzione riservata
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