Così dalla proposta di legge sul reato di stupro è sparita la parola «consenso»
Il nuovo testo della senatrice leghista Bongiorno mette l'accento sulla «volontà contraria». Opposizioni in rivolta: «Tradita l'intesa bipartisan tra Schlein e Meloni, un atto gravissimo»

Il «consenso libero e attuale» cede il posto alla «volontà contraria all’atto sessuale» da valutare tenendo conto delle circostanze. Scoppia un caso politico attorno alla nuova formulazione del reato di violenza sessuale, proposta dalla leghista Giulia Bongiorno, presidente della commissione Giustizia in Senato. Il nuovo testo sconfessa peraltro l’accordo (finora più unico che raro) tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria dem Elly Schlein: intesa che aveva portato al via libera della Camera il 19 novembre, dopo una modifica bipartisan della proposta di legge a prima firma Boldrini (Pd). All’epoca si puntava ad approvare definitivamente il testo in Senato il 25 novembre (Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne), ma poi tutto era saltato per via di alcuni dubbi nati tra i partiti di maggioranza proprio sulla nozione di «consenso». Ora l’impressione è che si dovrà ricominciare da capo e comunque con meno trasversalità.
Al centro della questione c’è l’articolo 609-bis del Codice penale, che punisce la violenza sessuale: nella formulazione approvata a Montecitorio si prevede il carcere da 6 a 12 anni (oggi la forbice è di 4-10 anni) per chi agisce «senza il consenso libero ed attuale» della vittima. Il testo passato alla Camera punisce anche chi si approfitta della «particolare vulnerabilità» di un’altra persona (condizioni personali, familiari o contesti sociali tanto complicati da incidere sul consenso). Nell’articolo modificato da Bongiorno, invece, la cornice di pena scende di nuovo a 4-10 anni (resta 6-12 anni in caso di violenza, minaccia o abuso di autorità). Ma soprattutto, al posto del consenso, il parametro a cui guardare è la «volontà contraria all’atto sessuale» della vittima, «valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso». Si specifica poi che «l’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa» oppure approfittando dell’impossibilità della vittima «di esprimere il proprio dissenso». La notizia del nuovo testo, intanto, accende la polemica politica. Dal centrosinistra l’accusa è quella di tradire lo spirito dell’intesa Meloni-Schlein: «Non esiste, in questa legislatura, un precedente paragonabile a ciò che sta accadendo», scrivono in una nota i capigruppo in Senato Francesco Boccia (Pd), Stefano Patuanelli (M5s), Raffaella Paita (Iv), Peppe De Cristofaro (Avs), Marco Lombardo (Azione). Mentre per la senatrice dem Beatrice Lorenzin «spostare l’asse dal consenso alla volontà o al dissenso significa ribaltare l'onere sulla vittima» e questo «rappresenta una regressione grave e incomprensibile». In Fratelli d’Italia invece si prende tempo ma non trapela contrarietà alla nuova formulazione: Bongiorno «ce l’ha consegnata oggi, faremo un punto con il gruppo per verificarla» spiega Gianni Berrino, capogruppo di FdI in commissione Giustizia al Senato. «La premier parla per sé – aggiunge – per quanto ci riguarda abbiamo tempo fino a martedì quando ci sarà la nuova riunione della commissione per esprimerci. Mi sembra un passo avanti rispetto» alla versione «precedente» ma «il giudizio è da approfondire». È più netta la vicecapogruppo di FdI alla Camera, Augusta Montaruli, che difende Bongiorno dagli «attacchi strumentali». Anche per Mariastella Gelmini (Noi moderati) il nuovo testo «raggiunge un punto di equilibrio, ribadendo la centralità della volontà della donna senza rischiare di cancellare principi di garantismo processuale».
Giulia Bongiorno, va detto, conosce questi temi: nota penalista, in Tribunale ha difeso ad esempio la vittima nel processo per stupro contro Ciro Grillo e tre amici (condannati in primo grado). Mentre con la sua associazione “Doppia difesa”, fondata insieme a Michelle Hunziker, da anni assiste le donne che subiscono violenza. «La norma – spiega – garantisce così il massimo della tutela, in tutte le possibili situazioni, senza tuttavia pregiudicare le dinamiche probatorie tipiche del processo penale e il diritto di difesa dell’imputato». E ancora, aggiunge, «il testo arrivato dalla Camera rischiava di parificare tutte le situazioni e, gravando l'imputato di oneri di documentazione del preventivo e dettagliato consenso della vittima, qualcuno pensava introducesse una inversione dell'onere della prova». Infine, l’auspicio che il nuovo testo «possa trovare il consenso di tutte le forze politiche». Le premesse però non sembrano buone.
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