Referendum, ora tocca ai cittadini: contenuti, incognite e posta in gioco
Dopo una campagna elettorale poco edificante, si va al voto oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Si decide su sette articoli della Costituzione riguardanti la magistratura.

Il derby della politica è (finalmente) finito. Una delle peggiori campagne elettorali della storia recente cede oggi e domani il passo all’unico gesto che lascia davvero il segno: il voto dei cittadini. Con il referendum confermativo, si decide se dire Sì o No alla riforma costituzionale che porta un nome tecnico: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», e che nella sostanza incide sull’organizzazione della magistratura.
Urne aperte oggi e domani
Possono votare tutti gli italiani che abbiano compiuto 18 anni (salvo le limitazioni previste dalla legge), con seggi aperti dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani. Scheda verde, sotto il quesito due grandi riquadri per il Sì e il No. La matita non può fermarsi al centro tra le due opzioni. Insomma tertium non datur.
Un referendum senza quorum
Il referendum confermativo, o costituzionale, è diverso da quello abrogativo, cui il Paese è più abituato. Nel referendum confermativo non c’è un quorum da raggiungere. Dunque l’unico modo per far valere la propria idea è andare alle urne, l’astensione non serve a far fallire la consultazione. In base all’articolo 138 della Costituzione, il referendum si sarebbe potuto evitare solo se nei due rami del Parlamento si fosse raggiunta una maggioranza dei due terzi nelle seconde votazioni.
L’iter della riforma
L’iniziativa legislativa è stata del Governo. Il 13 giugno 2024 l’esecutivo ha depositato alle Camere la legge di riforma costituzionale. Prima firma Giorgia Meloni, seconda firma Carlo Nordio. Durante il cosiddetto “iter rafforzato” previsto dall’articolo 138 della Costituzione, con doppia lettura nelle due Camere, il testo non è stato modificato. Il 20 ottobre 2025 il Senato ha dato l’ultimo voto a un testo identico a quello proposto dall’esecutivo. Immediatamente a seguire sono partite le richieste di referendum, un test tra l’altro voluto anche dalla maggioranza. L’individuazione della data, nonché la formulazione del quesito, sono stati oggetto di ricorsi e controricorsi che alla fine non hanno inciso sulla data, ma hanno portato a cambiare la domanda che troveremo sulla scheda.
Gli articoli della Carta cambiati
Sono sette in tutto. Ma i centrali sono tre. Con la modifica all’articolo 102 si “costituzionalizzano” le due carriere separate dei magistrati, quella dei magistrati giudicanti (i giudici) e quella dei magistrati requirenti (i pubblici ministeri). Con il nuovo articolo 104, quello in cui è inscritto il principio dell’autonomia e indipendenza della magistratura, si procede all’istituzione dei due diversi Consigli superiori della magistratura, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri, entrambi presieduti dal capo dello Stato. In questo articolo si va a definire anche il cosiddetto “sorteggio asimmetrico”: i componenti laici vengono estratti da una lista votata dal Parlamento, per i componenti togati il sorteggio è integrale. Il nuovo articolo 105 passa le funzioni disciplinari a una istituzione nuova, l’Alta Corte disciplinare: anche in questo organismo, non presieduto dal capo dello Stato, vale il “sorteggio asimmetrico”.
La separazione delle carriere e il doppio Csm
Il Consiglio superiore della magistratura è un organo di rilievo costituzionale al quale è affidato l’esercizio del governo autonomo della magistratura. Al Consiglio superiore spettano oggi «le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati». La legge costituzionale che ridisegna il Titolo IV della Costituzione nella parte dedicata alla magistratura, su cui si tiene oggi e domani il referendum, prevede la separazione delle carriere dei magistrati tra requirente e giudicante (cioè tra pubblici ministeri e giudici) e lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura. Prevede perciò la creazione di due Consigli superiori della magistratura, uno per la magistratura giudicante e uno per quella requirente. Le funzioni dei due Csm sono le stesse attribuite a quello attuale (assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità, conferimenti di funzioni ), tranne la giurisdizione disciplinare.
Il sorteggio asimmetrico: filtrato dal Parlamento per i "laici", integrale per i togati
Nell’assetto previsto dai costituenti, il Csm è presieduto dal capo dello Stato, che è di conseguenza uno dei membri di diritto del Csm. Gli altri due sono il primo presidente della Corte di Cassazione e il procuratore generale presso la stessa Cassazione. Gli altri 30 consiglieri sono 20 togati (appartenenti alla magistratura), eletti dai magistrati, e 10 laici eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari in materie giuridiche o avvocati con almeno 15 anni di professione. Anche la presidenza dei due nuovi Csm è attribuita al presidente della Repubblica. Cambia invece radicalmente la modalità di composizione. I membri “laici”, infatti, saranno estratti da un elenco di professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con oltre 15 anni di esercizio della professione eletti dal Parlamento in seduta comune; i togati, invece, saranno designati per sorteggio tra i magistrati giudicanti e requirenti. Un sorteggio “integrale”, quindi, diverso da quello dei laici, che sarà filtrato dal Parlamento.
Procedimenti disciplinari: la competenza passa a un'Alta Corte
La creazione di un’Alta Corte disciplinare è uno dei punti qualificanti della riforma costituzionale. I procedimenti sull’operato delle toghe - che oggi sono di competenza della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura - saranno affidati (sia per i giudici, sia per i Pm) a questo nuovo organo. L’Alta Corte sarà composta, qualora la riforma sarà confermata dall’esito del referendum, da 15 giudici: tre nominati dal presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno 20 anni di esercizio; tre estratti a sorte da un elenco di «soggetti in possesso dei medesimi requisiti», che il Parlamento in seduta comune compila mediante elezione entro sei mesi dall’insediamento; sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte, con almeno 20 anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni e il loro incarico non può essere rinnovato.
Sì e No, le argomentazioni
In estrema sintesi, e provando a stare nel merito: i fautori del Sì ritengono che la riforma sia il naturale completamento del Codice Vassalli e del cosiddetto “processo accusatorio”, rafforzando il principio del “giudice terzo”. Per il fronte del No la modalità di composizione dei due Csm e dell’Alta Corte rafforza la politica rispetto ai magistrati, indebolendone l’autonomia e l’indipendenza. La difficoltà nel comporre un quadro sta anche nel non conoscere le norme attuative, che saranno varate come leggi ordinarie entro un anno, in caso di vittoria del Sì.
Significati politici e astensione
Meloni, Salvini e Tajani hanno detto che non si dimetteranno in caso di vittoria del No: tuttavia, è evidente che una sconfitta del Sì renderebbe più complesso il loro cammino verso le elezioni politiche del 2027, alla luce anche del contesto internazionale ed economico. Pd, M5s e Avs puntano sulla vittoria del No come collante della futura coalizione, ma se dovesse vincere il Sì Elly Schlein vedrà crescere la fronda interna nel suo partito. Carlo Calenda, che non avalla il campo largo e per ora vuole restare autonomo al centro, ha scelto il Sì. Matteo Renzi, che invece nel campo largo vuole starci, si è tenuto le mani libere indicando una sostanziale libertà di voto. Tutti, senza distinzioni, dovranno fare i conti con il dato della partecipazione, che si prevede basso: sarebbe un astensionismo ancora più grave e allarmante, trattandosi della Costituzione.
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