Tre genitori per un figlio: ma il “miglior interesse del minore” basta a ridefinire la famiglia?

Qualche giorno fa la Corte d’appello di Bari ha deciso, con una sentenza in qualche modo storica, che la “co-genitorialità concordata” è compatibile con il diritto italiano. Come ci si è arrivati e perché la decisione solleva interrogativi decisivi
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May 20, 2026
Generazioni insieme: la famiglia resta il primo luogo di trasmissione dei valori
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C’è un nuovo lessico tra le varie tipologie familiari che in questi anni, nel bene o male, ha ampliato il paradigma delle relazioni. Si chiama “co-genitorialità concordata” e la Corte d’appello di Bari ha deciso, con una sentenza in qualche modo storica, che è compatibile con il diritto italiano. Non era mai capitato prima che in Italia venisse sancita e quindi trascritta all’anagrafe l’esistenza di una famiglia con tre genitori, una donna e due uomini. Una decisione destinata a creare un precedente importante sul piano giuridico, ma anche su quello culturale perché, quando di mezzo c’è la famiglia, le questioni della filiazione e della genitorialità si intrecciano inevitabilmente alla dimensione sociale, al bene comune, ai valori che rappresentano le radici e il futuro della nostra civiltà. E non sono mai questioni secondarie.La domanda è semplice e, allo stesso tempo, densa di difficoltà quasi insormontabili. Cosa cambia nella nostra idea di famiglia e di genitorialità dopo la sentenza di Bari? Vediamo innanzi tutto di capire cosa è successo.
Con la loro sentenza, che risale al gennaio di quest’anno, i giudici pugliesi hanno autorizzato la trascrizione in Italia di un’adozione avvenuta in Germania. Il bambino, che oggi ha quattro anni, vive stabilmente con il padre, italo-tedesco, iscritto all’anagrafe del Comune pugliese tra gli italiani residenti all’estero, e con il suo compagno. Il piccolo, secondo quanto è dato di sapere, sarebbe stato concepito per via naturale da una donna, amica della coppia omosessuale, senza il ricorso alla maternità surrogata, pratica vietata anche in Germania. E, alla nascita sarebbe vissuto insieme alla madre, che l’ha riconosciuto all’anagrafe, e al padre biologico, in una famiglia dove sono presenti anche altri figli della donna. Successivamente il partner del padre ha chiesto a sua volta il riconoscimento del bambino, secondo una procedura simile a quella prevista dalla legge italiana per l’adozione in casi speciali. I giudici tedeschi hanno avviato la pratica e, accertato che non si trattava di gestazione per altri, convinti dalla relazione dei servizi sociali che il piccolo era stato accudito fino a quel momento con affetto e competenza, hanno accolto la domanda e inserito il “secondo padre” nello stato di famiglia. Una possibilità non esclusa dalla legge tedesca sull’adozione. A questo punto la famiglia ha chiesto la trascrizione della pratica in Italia ma il Comune pugliese, nel timore che dietro la vicenda ci fosse una maternità surrogata mascherata, ha detto di no. La parola è quindi passata alla Corte d’appello di Bari, che ha riesaminato tutta la vicenda. E qui è stato decisivo il documento dei servizi sociali tedeschi secondo cui la madre, insieme alla coppia omoaffettiva, ha dedicato al bambino fin dalla nascita tutte le attenzioni necessarie in un clima definito «caloroso ed affettuoso». Non solo, la donna ha consentito all’adozione plurima perché, insieme ai due padri, condivide lo stesso progetto di vita. Per i giudici pugliesi, accertata la mancanza di qualsiasi forma di maternità surrogata, è risultato prevalente il «miglior interesse del minore» ed è stata accolta la trascrizione dell’adozione tedesca che non fa venire il legame giuridico con la madre biologica. Un modello di co-parenting che già esiste nella realtà e di cui la legge ora prende atto.
Tutto facile, quindi? Niente affatto, il caso pugliese rimane denso di interrogativi e sollecita tante riflessioni. Sul piano antropologico, come si concilia per esempio l’esistenza di una genitorialità plurima, sancita dalla legge, con il principio del figlio come dono da accogliere nell’ambito di un rapporto di coppia fondato sul matrimonio monogamico? Ma la domanda più importante rimane il senso della definizione “migliore interesse del minore” a cui i giudici hanno fatto ricorso. Si tratta di un concetto che va riferito al solo al dato affettivo o sarebbe opportuno includere anche altre considerazioni di natura morale? Davvero, quando parliamo di “miglior interesse”, possiamo lasciare sullo sfondo la qualità e la tipologia delle relazioni che legano le figure genitoriali? In questo caso, i rapporti tra la madre e la coppia omoaffettiva di cui non conosciamo le dinamiche, possono davvero risultare funzionali alla crescita armonica di un bambino? Tante questioni, al di là del dato giuridico, che certamente non possono essere risolte da una sentenza la cui la quota sperimentale appare decisamente superiore a quella assodata. Nel senso che conosciamo bene le fatiche della coppia genitoriale, ma ignoriamo del tutto come un processo di crescita possa essere gestito da una triade la cui unione appare tra l’altro segnata da un’affettività asimmetrica. Ecco perché, con tutto il rispetto per la decisione di Bari, non possiamo che esprimere molte riserve sulla scelta di sancire con la forza di una sentenza quello che, da qualsiasi lato si tenti di comprenderlo, appare un rischioso esperimento antropologico, anche se queste situazioni esistono nella realtà e non possono essere trascurate. Prendere atto delle trasformazioni della famiglia deve tradursi, anche sotto l’aspetto giuridico, in decisioni tanto rispettose quanto capaci di mettere da parte l’ideologia – di qualsiasi colore – e di far prevalere, per quanto possibile, la verità e la bellezza delle relazioni che contano. Senza pericolose fughe in avanti.

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