mercoledì 23 marzo 2022
Le qualifiche non possono mai convivere sulla stessa persona per uno stesso ente. Esiste un regime di incompatibilità, chiarisce il ministero del Lavoro
Il Codice del Terzo settore stabilisce l'incompatibilità tra volontario e lavoratore

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Le qualifiche di volontario e di lavoratore non possono mai convivere sulla stessa persona per uno stesso ente. Il regime d’incompatibilità è previsto dal Cts-Codice del Terzo settore, con una portata ampia e generalizzata che non ammette deroghe. Il chiarimento è del ministero del Lavoro (nota prot. n. 34/4011) ed è arrivato in risposta a un quesito. In particolare, è stato chiesto di sapere se il rapporto di lavoro intercorrente tra un determinato soggetto e un comitato regionale sia compatibile o meno con l’attività che lo stesso soggetto svolga in qualità di volontario presso un ente di base o un comitato regionale di diversa regione appartenente alla stessa rete nazionale, tenendo in considerazione la distinzione esistente tra il datore di lavoro e l’ente presso cui il volontario opera, nonché la reciproca autonomia. Il Cts (art. 17, comma 5) sancisce il principio d’incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario sia socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. È prevista una sola deroga: quella per la legislazione delle Province autonome di Trento e Bolzano. La previsione, quindi, spiega il ministero, ha portata ampia e generalizzata, facendo riferimento a «qualsiasi rapporto di lavoro» e, così, ricomprendendo anche le entità tramite le quali il socio o associato svolge la propria attività di volontario.

Il regime d’incompatibilità, aggiunge il ministero, è da rapportare al più ampio inquadramento della figura di «volontario» (ex commi 2 e 3 dello stesso art. 17 del Cts). In primo luogo, infatti, nel definire il volontario, il Cts individua quale requisito caratterizzante la libera scelta della personalità, spontaneità, gratuità e dell’assenza di finalità di lucro, anche indirette. In secondo luogo, prescrive che l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, vietando anche i rimborsi spese di tipo forfettario. Si tratta di vincoli e prescrizioni che, per il ministero, rispondono alla finalità di valorizzare la “libera scelta” della persona come consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno, per preservare la genuinità dell’attività tipica di volontariato, finalizzata a soddisfare bisogni altrui che vanno a beneficio della comunità e del bene comune e non di interessi specifici oppure di parte. È per questo, cioè, che l’attività di volontariato esula da qualunque vincolo di natura obbligatoria: il volontario deve potersi sentire sempre libero di recedere dalla propria scelta, revocando in qualsiasi momento la disponibilità dimostrata, senza condizioni o penali, poiché l’attività risponde esclusivamente a un vincolo morale.

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