lunedì 1 settembre 2014
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I lavoratori a chiamata (anche gli ex, chi lo è stato cioè nel passato) hanno tempo fino al 20 settembre prossimo per decidere se avvalersi della facoltà di richiedere all’Inps di versare i contributi volontari, in relazione ai periodi in cui hanno avuto retribuzioni oppure indennità di disponibilità inferiori al minimo che garantisce l’accredito ai fini pensionistici. La scadenza, unica, riguarda i periodi di occupazione cadenti negli anni dal 2003 fino al 2012.Il contratto di intermittente (o a chiamata o “job on call”) è un contratto con cui un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, il quale ne può poi utilizzare la prestazione (se e) all’occorrenza. Per i periodi di effettiva prestazione lavorativa, al lavoratore è garantito uno stesso trattamento dei lavoratori “dipendenti”: quindi retribuzioni e contribuzioni piene, cioè tali da garantire la maturazione della pensione. Al contrario, quando non lavora e sta in attesa della probabile chiamata del datore di lavoro, egli non ha diritto ad alcuna retribuzione né a contributi da far valere ai fini pensionistici. Durante questo periodo di attesa, se prevista dal contratto di assunzione, il lavoratore può aver diritto a un’indennità di disponibilità, la cui misura è stabilita dai contratti collettivi. Sull’indennità di disponibilità (in genere di importo contenuto, rispetto alla retribuzione) il datore di lavoro versa i contributi, ma questi sono di importo esiguo e tali da non assicurare la copertura ai fini della pensione. Per ovviare a tale inconveniente (all’inconveniente, cioè, di trovarsi senza contributi utili per la pensione), il dlgs n. 276/2003 (la c.d. “riforma Biagi” che ha introdotto per la prima volta il contratto di lavoro intermittente) aveva affidato ad apposito decreto ministeriale il compito di fissare la “retribuzione convenzionale” per dar modo ai lavoratori di auto-finanziarsi la pensione, mediante versamenti di contributi volontari. Il compito è stato assolto dal dm 30 dicembre 2004 (pubblicato sulla G.U. n. 40/2005) che ha individuato tale “retribuzione convenzionale”, cioè il limite minimo con cui confrontare la paga effettivamente percepita dai lavoratori (durante i periodi di lavoro) oppure l’indennità di disponibilità (durante i periodi di non lavoro) al fine di determinare la differenza contributiva da versare, per avere l’accredito contributivo utile ai fini della pensione.E’ così che si è arrivati alla “volontaria” per i lavoratori intermittenti, divenuta operativa solo quest’anno con la pubblicazione della circolare Inps n. 33/2014. La volontaria, dunque, può essere richiesta dai lavoratori intermittenti che:a)    nei periodi di lavoro abbiano percepito una retribuzione inferiore al valore della retribuzione convenzionale (pari a 8.364,20 euro per l’anno 2003 e salito a 10.418,20 euro per l’anno 2014);b)    nei periodi di non lavoro (cioè di attesa della chiamata a lavoro) abbiano percepito una indennità di disponibilità inferiore al valore della retribuzione convenzionale. La volontaria è una facoltà esercitabile a domanda e consente di versare contributi integrativi il cui importo è calcolato sulla differenza fra retribuzione convenzionale e emolumenti percepiti dal lavoro, in maniera tale da garantirsi il relativo periodo utile ai fini pensionistici. Per l’autorizzazione l’Inps non richiede requisiti contributivi, ma serve una domanda. L’Inps ha stabilito che la domanda può essere presentata annualmente, a pena di decadenza, entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento (quello, cioè, in cui si collocano i periodi per i quali si chiede di versare i contributi volontari). Per le richieste di copertura dei periodi relativi agli anni dal 2003 al 2012, invece, l’Inps ha fisato il termine a sei mesi dalla data di pubblicazione della circolare n. 33 del 20 marzo 2014, a pena di decadenza. Quindi il termine è fissato al 20 settembre 2014, trascorso il quale non sarà possibile il ripensamento.L’autorizzazione va richiesta avvalendosi dei seguenti canali esclusivi:•    per via telematica, accedendo direttamente, tramite PIN, ai Servizi telematici disponibili sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it), nella sezione “Servizi Online – Per tipologia di utente – Cittadino – Versamenti Volontari”;•    mediante comunicazione telefonica al Contact Center Multicanale, identificandosi tramite PIN e codice fiscale;•    attraverso intermediari abilitati (Caf, Patronati, consulenti del lavoro, altri professionisti, ecc.).Nella domanda vanno indicati i periodi di lavoro e/o di disponibilità per i quali si intende fare i versamenti integrativi.Alle operazioni di calcolo dei contributi dovuti provvede l’Inps che invierà poi ai richiedenti il relativo provvedimento di autorizzazione ai versamenti volontari, compreso il bollettino Mav predisposto per il pagamento, mediante raccomandata a/r. Il versamento autorizzato andrà eseguito per l’intero ammontare entro la fine del trimestre successivo a quello di notifica dell’autorizzazione, pena la decadenza.
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