lunedì 22 giugno 2015
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Nessun «arrotondamento» sui requisiti per la pensione. Dopo la riforma Fornero – quindi a partire dai contributi accreditati dal 1° gennaio 2012 – il requisito dell’anzianità contributiva deve risultare maturato interamente: se servono 20 anni, vanno maturati tutti e 20 gli anni per intero, senza possibilità di arrotondare all’eventuale frazione di mese. Uniche eccezioni: i salvaguardati, le pensioni d’inabilità, l’opzione donna e chi ha 40 anni al 31 dicembre 2011. Il nuovo criterio, spiegato dall’Inps nel messaggio n. 2974/2015, si applica dal 1° maggio 2015. Pertanto, alle pensioni con decorrenza successiva al 30 aprile 2015 l’anzianità contributiva è calcolata per intero (ulteriore precisazione dell’Inps nel messaggio n. 3305/2015).Riforma delle pensioni «Fornero»I chiarimenti riguardano l’ultima riforma delle pensioni, c.d. Fornero, che ha introdotto nuovi requisiti per il pensionamento (art. 24 del dl n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011). La riforma è in vigore dal 1° gennaio 2012 e ha previsto, per coloro che hanno maturato al 31 dicembre 2011 i requisiti (età e contributi) previsti dalla vecchia normativa, la conservazione del diritto alla pensione in base a tale previgente disciplina, sia ai fini del diritto che della decorrenza. Inoltre, nei confronti di determinate categorie di soggetti (i c.d. salvaguardati) ha previsto che, ancorché maturino i requisiti dopo il 31 dicembre 2011, a loro continui a valere e ad applicarsi la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del citato art. 24 del dl n. 201/2011).Stop agli arrotondamentiIn seguito a quesiti formulati sul significato dell’espressione «maturazione dei requisiti per il pensionamento» usata in varie disposizioni di legge, l’Inps ha fornito chiarimenti sui criteri di arrotondamento dell’anzianità di contribuzione per i lavoratori iscritti alle gestioni esclusive dell’Ago. Si tratta, in pratica dei dipendenti pubblici, i soli ai quali i contributi sono ancora calcolati in anni, mesi e giorni e, in particolare, agli iscritti al fondo speciale del personale dipendente dalle ferrovie dello stato e al fondo di poste. L’Inps ha spiegato che la determinazione dell’anzianità di contribuzione necessaria al conseguimento del diritto alla pensione con i nuovi requisiti della riforma Fornero (citata legge n. 214/2011), nonché con il sistema delle c.d. quote, non si deve operare alcun arrotondamento per eccesso o per difetto alla frazione di mese dal momento che l’anzianità stessa deve essere interamente maturata (arrotondamento previsto all’art. 59, comma 1, lett. b, della legge n. 449/1997). L’arrotondamento, invece, continua a operare solo nelle seguenti predeterminate ipotesi:•    regime sperimentale “opzione donna” (servono 35 anni, ma basta maturare 34 anni, 11 mesi e 16 giorni);•    40 anni al 31 dicembre 2011 (basta maturare 39 anni, 11 mesi e 16 giorni);•    “salvaguardati” che raggiungono il diritto alla pensione con 40 anni di contributi a prescindere dall’età (bastano 39 anni, 11 mesi e 16 giorni);•    pensioni d’inabilità (fatta eccezione di quella dell’art. 2, comma 12 della legge n. 335/1995).Dal 1° maggio 2015Nel messaggio n. 3305/2015, l’Inps ha poti precisato che lo stop si applica alle pensioni con decorrenza successiva al 30 aprile 2015. Pertanto, i criteri di arrotondamento prima in uso continuano a trovare applicazione nelle seguenti situazioni:-    nei confronti di coloro che al 30 aprile 2015 abbiano già risolto il rapporto di lavoro o abbiano un preavviso in corso;-    nei confronti di tutti i soggetti salvaguardati o salvaguardabili a normativa vigente, compresi quelli che accedono alla pensione con il sistema delle c.d. quote.
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