giovedì 20 maggio 2021
A rilanciare la proposta è stata la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti
Una madre con il suo bambino

Una madre con il suo bambino - Archivio Ansa

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Dare al proprio figlio il cognome materno. A rilanciare la proposta è stata la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti al convegno organizzato oggi dalla Rete per la parità “Verso la parità formale e sostanziale: gli strumenti. A 60 anni dalla sentenza della Corte costituzionale che apri le principali carriere alle donne”.

«Anche accogliendo alcune indicazioni della Corte – ha detto Bonetti – penso sia venuto il momento che il legislatore si faccia pienamente carico e porti a compimento il percorso necessario sul tema del cognome materno, e quindi della possibilità della scelta di consegnare alla storia in qualche modo il nome delle donne». E ricorda che «a febbraio la Corte costituzionale aveva sottolineato come ormai il cognome del padre fosse un retaggio patriarcale». Bonetti ha ricordato che su questo tema sono depositati alcuni disegni di legge che sarà importante sostenere.«Dal punto di vista del governo – ha detto – farò tutto il possibile per accelerarlo e trovare una convergenza trasversale sul lavoro già fatto in Parlamento».

Già nel 2014 la Corte di Strasburgo aveva condannato l’Italia per violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e nel 2016 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa volontà dei genitori. Con una circolare del 2017 il ministero dell’Interno ha chiarito che la sentenza della Corte Costituzionale del 2016 consente ai genitori di trasmettere anche il cognome materno posponendolo a quello paterno. L’ultima è la sentenza del febbraio scorso.

In Italia il cognome viene assegnato al momento della dichiarazione di nascita per l’iscrizione del neonato nel registro comunale dello stato civile. Se il bambino è figlio di una donna sposata prenderà sempre il cognome del marito, seguito da quello materno se anche il padre è d’accordo. Se la donna non è sposata e il figlio viene riconosciuto dal padre al momento della nascita, prenderà il cognome del padre, seguito da quello materno se entrambi i genitori sono d’accordo. Se il figlio è stato riconosciuto dal padre in tempi successivi al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.

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