II "registro separato" per gli agenti, il fermo preventivo: ecco cosa c'è nel pacchetto sicurezza

Il Consiglio dei ministri approva due testi, che comprendono anche norme penalmente rilevanti
February 5, 2026
II "registro separato" per gli agenti, il fermo preventivo: ecco cosa c'è nel pacchetto sicurezza
Le pagine delle norme approvate oggi dal Consiglio dei ministri
Dopo settimane di limature e riscritture, dopo bozze preliminari e travasi da un testo all’altro  e infine dopo il «costruttivo» confronto di martedì e mercoledì fra Palazzo Chigi e il Quirinale, questa sera l’ennesimo, annunciato pacchetto sicurezza è stato licenziato dal Consiglio dei ministri. Si compone di due testi, visionati da Avvenire: uno schema di decreto legge con 33 articoli, intitolato Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del ministero dell’Interno, nonché di immigrazione e di protezione internazionale»; un  disegno di legge di 29 articoli, che contiene altre norme «in materia di sicurezza, di prevenzione del disagio giovanile» e, anche qui, una lunga serie di disposizioni per l’organizzazione e il funzionamento delle forze dell’ordine. Le misure penalmente rilevanti sono previste nel decreto e dunque, dopo la promulgazione e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, troveranno immediata applicazione per 60 giorni, mentre il testo seguirà l’iter di conversione in legge in Parlamento. L’intento dichiarato dal Governo è di intervenire su situazioni attinenti all’ordine pubblico, alla criminalità giovanile e all’immigrazione. Vediamo le principali misure nel dettaglio.
Uno «scudo penale»? No, un registro «separato»
Non è «uno scudo penale», ribadisce il Guardasigilli Carlo Nordio, riferendosi agli articoli 12 e 13 del decreto legge che - per incrementare le tutele per le forze di polizia e per i cittadini - dispongono che il pubblico ministero, quando il fatto/reato sia stato compiuto  in presenza di una causa di giustificazione (come la legittima difesa, l’adempimento di un dovere, l’uso legittimo delle armi o lo stato di necessità) non iscriva l’autore nel registro degli indagati. Il pm annoterà dunque preliminarmente in un «separato modello» (da introdurre con decreto del ministero della Giustizia entro 60 giorni) il nome della persona cui è attribuito il fatto, disciplinando l'attività di indagine. In ogni caso, verranno assicurate le garanzie difensive attualmente conseguenti all’iscrizione nel registro degli indagati. Inoltre, l’articolo 14  estende le garanzie di assistenza legale a favore di Forze di Polizia, Forze Armate e Vigili del Fuoco, assicurando la copertura delle spese di difesa anche nei casi in cui l'iscrizione nel registro degli indagati avvenga come atto automatico o dovuto.
«Accompagnamento» preventivo e vaglio del pm
In materia di ordine pubblico, rispetto alle prime bozze, è sparita la controversa cauzione da versare se si organizza un corteo. Resta però come forma di maxi sanzione (fino a 20mila euro) per chi manifesta in modo non autorizzato (prima era previsto un reato). C’è poi una norma di cui si è molto discusso, che modifica la legge Reale del 1975, introdotta durante la stagione turbolenta degli “anni di piombo”. All’articolo 11 bis del decreto sicurezza si prevede che, durante servizi di ordine pubblico in occasione di  manifestazioni, ufficiali e agenti di polizia possano «accompagnare nei propri uffici persone» trovate in possesso di strumenti atti a offendere o con precedenti penali o segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza su persone o cose in occasione di pubbliche manifestazioni negli ultimi 5 anni. Se gli agenti avranno fondati motivi di ritenere che il sospetto possa tenere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione», potranno trattenerlo per accertamenti di polizia per «il tempo strettamente necessario e comunque non oltre le dodici ore». Tuttavia, nella versione finale della norma ( e qui le valutazioni giuridiche del Quirinale evidentemente hanno inciso) si prevede che «dell’accompagnamento e dell’ora in cui è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico  ministero», il quale «se riconosce che non ricorrono le condizioni» ordina il «rilascio della persona accompagnata». E in ogni caso, il pm dovrà essere informato «dell’ora del rilascio».
Le norme su «daspo urbano» e «zone rosse»
L’articolo 10 del decreto potenzia il cosiddetto «daspo urbano» (Dacur), estendendo il divieto di accesso alle aree urbane a chi è stato denunciato o condannato per reati commessi in proteste di piazza. Il divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti può essere disposto da un giudice in caso di condanna per reati che vanno dall'attentato per finalità terroristiche a devastazione e saccheggio, lesioni contro agenti. Il questore può prescrivere al condannato di comparire personalmente una o più volte, in orari indicati, nell'ufficio di polizia competente durante la giornata in cui si svolgono le manifestazioni su cui è disposto il divieto. Per chi lo viola, la pena è da 4 mesi a un anno di detenzione. Inoltre, secondo l’articolo 4, ogni prefettto  «può individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalità o illegalità» In quelle «zone a vigilanza rafforzata» non potranno sostare soggetti segnalati dall'autorità giudiziaria per reati contro la persona, stupefacenti o porto illegale di armi.
Il giro di vite sui coltelli
Per arginare il fenomeno grave delle risse con ferimenti fra giovanissimi, scatta il divieto assoluto di porto «di strumenti con lama flessibile, acuminata e tagliente di lunghezza oltre i 5 centimetri, a scatto o a farfalla, di facile occultamento e di frequente utilizzo». Ed è vietato anche il «porto, se non per giustificato motivo» di «lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a 8 centimetri». iN entrambi casi, la pena è la reclusione fino a 3 anni (con sanzioni accessorie, come la sospensione della patente). Se il fatto è commesso da un minore, i genitori o tutori rischiano una sanzione amministrativa  fino a mille euro. _Non solo: ai minorenni non possono essere venduti strumenti da punta e taglio. Gli esercenti che lo fanno, rischiano sanzioni fino a 12mila in caso di reiterazione, con la revoca della licenza.
Furti perseguiti d’ufficio e «rapine organizzate
Viene introdotto il reato di «rapina aggravata» commessa da gruppi organizzati contro banche, uffici postali, portavalori e bancomat (con pene detentive da 10 a 25 anni). E viene ripristinata la procedibilità d’ufficio del reato di furto.
Centri per migranti, espulsi e identificazione
Infine, nei due provvedimenti non figura più diverse misure in materia di immigrazione (compresa una sorta di “blocco navale” che potrebbe trovare posto in un ulteriore annunciato ddl in materia. Restano solo nel decreto alcune disposizioni per accelerare la burocrazia in caso di espulsione, la deroga al Viminale per potenziare la rete dei centri per migranti, nonché l’obbligo per ogni straniero di cooperare all’accertamento della propria identità, esibendo elementi su età,  cittadinanza e Paesi di soggiorno o transito. Il mancato rispetto potrà incidere sulla valutazione di pericolosità prevista per l’espulsione.
ECCO LE BOZZE DEI DUE PROVVEDIMENTI SULLA SICUREZZA APPROVATI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI:  IL DECRETO LEGGE E IL DISEGNO DI LEGGE
Le reti educative contro il disagio giovanile
Nel pacchetto-sicurezza del Governo, nello specifico all’interno del disegno di legge, spunta anche una norma finalizzata a potenziare le azioni educative e preventive sul disagio giovanile. All’interno dell’ambito territoriale in cui agiscono i singoli Centri per la famiglia, potrà nascere infatti una “rete territoriale dell'alleanza educativa”, composta dai nuclei familiari che vi aderiscono, da specifiche figure individuate dalle istituzioni scolastiche e dai referenti di associazioni e società sportive. Nella rete si potranno co-progettare iniziative che poi saranno finanziate con una quota dei fondi assegnati al Dipartimento per la Famiglia. Tuttavia, i tempi per realizzare la misura non saranno brevi. Il disegno di legge in Parlamento avrà un iter imprevedibile rispetto al decreto, e senza il varo delle Camere la ministra Eugenia Roccella non potrà avviare l’attuazione della norma. È previsto infatti un decreto interministeriale, che tra l’altra dovrà ricevere anche il parere della Conferenza Stato-Regioni. La possibilità di finanziamento si estende anche alle scuole che attivano progetti nell’ambito del Piano “Agenda Sud” e del Piano “Agenda Nord”, nonché, si specifica nel disegno di legge, «alle ulteriori istituzioni scolastiche caratterizzate da condizioni di fragilità». Per le iniziative scolastiche destinate alle famiglie e al contrasto all’emarginazione sociale i fondi arriveranno con le risorse del Programma nazionale “PN Scuola e Competenze 2021-2027”.Insomma l’intenzione del Governo è mettere più soldi sui progetti educativi che nascono “dal basso” e che vedano come protagoniste, e non solo beneficiarie, le famiglie in difficoltà. L’altra finalità è creare reti educative stabili negli ambiti territoriali, valorizzando ulteriormente i Centri per la famiglia, sui quali la ministra Roccella ricorda investimenti pari a 115 milioni di euro. (M.Ias.)

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