Toscana: legge sul suicidio assistito “azzoppata”? «È applicabile, non torna in Consiglio»
Dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha cancellato vari punti qualificanti della legge regionale sul fine vita, il governatore Eugenio Giani respinge l’idea di sottoporre la norma a un nuovo passaggio democratico. Ma sulla sua operatività i pareri divergono

Anche dopo la sentenza di fine 2025 della Corte Costituzionale, che ne ha censurato alcune parti, la legge regionale della Toscana sul suicidio assistito «rimane in vigore ed è immediatamente applicabile». È quanto ha affermato in conferenza stampa il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani (Pd, alla guida di una maggioranza di centrosinistra), anticipando ai giornalisti la comunicazione alla Giunta regionale. Non ci saranno quindi nuovi passaggi in Consiglio regionale, che vengono ritenuti non necessari. Giani ha dichiarato la «presa d’atto» della sentenza 204/2025 della Corte Costituzionale che, ha affermato, «agisce come in un bisturi togliendo un articolo, togliendo alcuni commi, togliendo una parola».
Non ci sarà quindi quell'ulteriore confronto, che dopo la sentenza della Corte costituzionale era stato auspicato da varie parti, né tantomeno l’applicazione della legge verrà bloccata in attesa una legge nazionale in materia. I vescovi toscani, attraverso il cardinale Augusto Paolo Lojudice – loro presidente –, avevano accolto la sentenza della Corte sottolineando «l’urgenza di ripensare la legge sul fine vita coinvolgendo il Parlamento». Anche il docente di Diritto Costituzionale Leonardo Bianchi si era espresso criticamente sottolineando come la sentenza della Corte fosse «una decisione complessa, con cui la Corte finisce, in realtà, per smontare pezzo per pezzo la legge regionale n. 16, rovesciandone l’impostazione alla luce di un principio personalistico di tutela delle persone più deboli e vulnerabili, che potrebbero essere indotte a farsi anzitempo da parte», ed imponendone al legislatore regionale la riforma se non il complessivo ripensamento».
Di diverso parere il presidente Giani secondo il quale «la Corte ha avanzato rilievi puntuali, eliminando alcune parti. Ma l’impianto generale non viene assolutamente scardinato». Entrando nel merito, Giani ha ammesso l'eliminazione di tutti i riferimenti temporali che imponevano scadenze molti stringenti per dare seguito – laddove ne venissero riconosciuti i requisiti – alla richiesta di suicidio assistito. La Corte ha ritenuto che non fosse competenza regionale imporre tempi così stretti, quasi a intendete che il superamento delle scadenze potesse essere interpretato come un silenzio-assenso.
L’altro punto “forte” su cui la Corte è intervenuta è quello in cui si prevedeva che l’istanza di suicidio assistito potesse essere presentata dalla persona interessata «o un suo delegato». Queste quattro parole vengono cancellate: la volontà della persona che chiede il suicidio deve essere espressa personalmente, attraverso le modalità indicate nella legge 219 del 2017 sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento. Impossibile invece chiedere il suicidio assistito per una persona che non sia in grado di comunicarlo direttamente.
La legge regionale stabilisce poi la gratuità delle «prestazioni e dei trattamenti effettuati dal servizio sanitario regionale nell’ambito del percorso terapeutico assistenziale del suicidio medicalmente assistito», scelta che non viene cancellata dalla sentenza della Corte costituzionale. Anche se, per la Consulta, la Regione non può chiedere che il farmaco per il suicidio assistito venga inserito tra i Lea ( Livelli essenziali di assistenza), ovvero le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini.
Resta in vigore anche il contestato articolo 9, sulle coperture finanziare per i 10mila euro stanziati ogni anno per i prossimi tre anni, erogati attingendo dagli stanziamenti regionali della Missione 12 sui “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, e in particolare dal Programma 02 di “Interventi per la disabilità”.
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